Determinazioni della IV Sezione: respinto il ricorso Truppa (FISE), estinto il procedimento Frosinone Calcio

Collegio di Garanzia

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta dal cons. Dante D’Alessio, al termine della sessione di udienze di oggi ha assunto le seguenti determinazioni:

 

-ha accolto in parte il ricorso del 12 giugno 2016, presentato dal sig. Franco Fioretti (all'epoca dei fatti, Presidente del Comitato Regionale Campania della FIGB) contro la Federazione Italiana Gioco Bridge -FIGB - per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGB n. 2/2016, pubblicata in data 1° giugno 2016, che, pronunciando su entrambi i capi di incolpazione ascritti al ricorrente, dai quali sono scaturiti due distinti procedimenti (n. 13/15 e n. 1/16), in parziale riforma della decisione di primo grado, ha comminato la sanzione della sospensione per mesi 10 (in luogo degli originari 11), per l'asserita violazione dell'art. 48, c. 11, lett. a) e b), dello Statuto FIGB, relativamente al procedimento n. 13/15, a cui si aggiungono ulteriori giorni 40 di sospensione (6 mesi in primo grado), per l'asserita violazione dell'art. 48, lett. c) del ripetuto Statuto, relativamente al procedimento n. 1/16. per l’effetto ha disposto il rinvio della questione alla Corte federale d’Appello FIGB per le successive, ulteriori determinazioni;

 

-ha respinto il ricorso presentato il 19 luglio 2016, congiuntamente dai signori Fulvio Fantoni e Claudio Nunes contro la Federazione Italiana Giuoco Bridge (F.I.G.B.) per l'impugnazione della decisione della Corte d'Appello Federale della FIGB, comunicata in data 18 giugno 2016, di rigetto del reclamo avverso la decisione n. 1 del 19 marzo u.s., adottata dal Tribunale Federale Nazionale FIGB, con cui è stata irrogata, nei confronti degli odierni ricorrenti, la sanzione della sospensione per anni 3 (tre) ciascuno, oltre, in solido, al pagamento delle spese processuali, determinate in € 300,00 per ciascuno; Ha altresì condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del Giudizio, liquidate in Euro 2.000,00, in favore della resistente FIGB;

 

-ha respinto il ricorso, presentato il 4 agosto 2016, dal sig. Vincenzo Truppa contro la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) per l’annullamento della decisione emessa dalla Corte Federale d’Appello FISE, depositata in data 28 luglio 2016, con la quale l’organo di appello ha confermato la sentenza del Tribunale Federale FISE, che ha irrogato in capo al suddetto ricorrente la sanzione della sospensione da ogni carica e incarico federale e sociale per mesi quattro e l’ammenda pari ad € 10.000,00, per l’asserita violazione dell’art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE;- ha altresì condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.000,00, in favore della resistente FISE;

 

-ha respinto il ricorso presentato il 29 agosto, dall'avv. Corrado Quaglierini, Presidente della U.S. Empolese ASD, contro la Federazione Italiana Pallacanestro  (F.I.P.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIP, di cui al C.U. n. 76 del 1° agosto 2016, comunicata e pubblicata in pari data, che ha confermato la decisione di primo grado endofederale con cui è stata irrogata, in capo al ricorrente, la sanzione della inibizione per mesi quattro, fino al 13 settembre 2016, per l'asserita violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia FIP. Nulla per le spese;

 

-infine, con riguardo al ricorso presentato, in data 29 luglio u.s., dalla società Frosinone Calcio s.r.l. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B, avverso la delibera, di cui all'Ordine del Giorno 4) "Rapporti tra FIGC, Leghe e Mutualità", assunta dall'Assemblea ordinaria della LNPB il giorno 21 aprile 2016 e comunicata, in forma integrale, limitatamente all'odg 4), alla stessa Società ricorrente, il 19 luglio u.s., avverso la delibera, di cui all'Ordine del Giorno 4) "Rapporti tra FIGC, Leghe e Mutualità", assunta dall'Assemblea ordinaria della LNPB il giorno 21 aprile 2016 e comunicata, in forma integrale, limitatamente all'odg 4), alla stessa Società ricorrente, il 19 luglio u.s., ha dichiarato estinto il procedimento per rinuncia della società  ricorrente.