ALTA CORTE DI GIUSTIZIA: La Roma ricorre contro la FIGC per la chiusura delle Curve

7-ALTA-CORTEL'Alta Corte di Giustizia Sportivo ha ricevuto un ricorso da parte della società A.S. Roma S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio per la sospensione dell’esecuzione, l’annullamento e comunque la riforma/revisione del C.U. n. 206/CGF del 14.02.2014, nonché del C.U. n. 123 LNP del 06.02.2014, con cui il Giudice Sportivo ha comminato alla società ricorrente l’ammenda di euro 50.000 e con l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati Curva Sud e Curva Nord privi di spettatori, disponendo la revoca della sospensione della sanzione comminata con provvedimento del 21 ottobre 2013 (CU 63). Il ricorso è corredato da istanza cautelare urgente inaudita altera parte al Presidente dell’Alta Corte ex art. 3, lett. c), del Codice. Ciò premesso, la società ricorrente chiede all’Alta Corte, in riforma integrale della decisione della CGF resa con C.U. 206/CGF del 14.02.2014 e, quindi, del C.U. 123 del 06.02.2014: - in via preliminare, di sospendere inaudita altera parte in via d’urgenza e con decreto Presidenziale ex art. 3 del Codice dell’Alta Corte l’esecuzione del suddetto C.U. del 06.02.2014; - in via principale di sospendere e comunque di annullare il C.U. impugnato, ovvero comunque di ridurre ad equità le sanzioni ivi comminate; - in via di subordine di annullare, o comunque di sospendere fino alla definizione del giudizio avente ad oggetto il C.U. 94 del 17.12 2013, la revoca della sospensione della sanzione disposta con provvedimento del 21 ottobre 2013 e sospesa ex art 16.2 bis relativa all’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Sud e Curva Nord” privi di spettatori; - in via ulteriormente subordinata, di stabilire che la sanzione scaturente dall’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Sud e Curva Nord” privi di spettatori sia scontata dalla A.S. Roma alla prima partita utile in casa di TIM Cup; - in via di estremo subordine di stabilire, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del codice di Giustizia sportiva FIGC, che le sanzioni debbano essere scontate con decorrenza dalla seconda giornata di gara.