Cassazione Civile, sezione III, 1 marzo 2015, n. 5216. "Il contratto di assistenza sportiva tra calciatore professionista e avvocato”

Titolo

“Il contratto di assistenza sportiva tra calciatore professionista e avvocato”

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Cassazione civile, sez. III, 17/03/2015, n. 5216

Dott. Russo (Presidente); Dott. Spirito (rel. Consigliere) 

Massima

Il contratto di prestazione professionale (assistenza sportiva) può essere stipulato tra il calciatore professionista ed un agente iscritto nel relativo albo, oppure tra lo sportivo ed un iscritto all'albo degli avvocati. Comunque, anche se l'assistenza è svolta da un avvocato, il rapporto soggiace sempre al regolamento della FIGC e l'incarico deve essere redatto, a pena di nullità, sui moduli predisposti dalla Commissione.

Keywords

contratto di mandato sportivo - violazione di norme dell’ordinamento sportivo - validità del contratto - meritevolezza degli interessi perseguiti

Commento

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza oggetto della presente trattazione, coglie l’occasione per approfondire due tematiche, vale a dire quella dell’attività di assistenza legale prestata da un avvocato nei confronti di un calciatore professionista e quella dei limiti di efficacia delle norme dell’ordinamento sportivo nei confronti dei soggetti terzi  estranei allo stesso. Il ricorso trae spunto dall’azione intentata nei confronti del proprio assistito da un legale, il quale, tramite decreto ingiuntivo chiedeva al calciatore il corrispettivo per la prestazione professionale prestata in occasione della stipula di un contratto d’ingaggio. La Corte di legittimità rigettava ogni pretesa del ricorrente, ritenendo nullo il contratto di prestazione d’opera stipulato tra l’avvocato e lo sportivo secondo le norme del diritto comune in quanto, sebbene concluso per iscritto, non era stato redatto in maniera conforme al contratto di rappresentanza tra calciatore e procuratore sportivo, sugli appositi moduli previsti - a pena di nullità - dal regolamento degli agenti dei calciatori della FIGC.

Secondo quanto disposto dalla Cassazione, infatti, le violazioni di regole dell'ordinamento sportivo, in tema di contratto, si riflettono anche sulla validità di quest'ultimo secondo l'ordinamento dello Stato, poiché, seppure non direttamente determinanti la nullità per violazione di norme imperative, incidono sulla funzionalità del contratto, cioè sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Se il contratto, pertanto, è posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, l’interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico deve ritenersi mancante.

Precedenti conformi (se esistenti)

Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2004 n. 3545; Cassazione civile, sez. III, 20/09/2012,  n. 15934;  Cassazione civile, sez. III, 23/09/2015,  n. 18807

Essenziali riferimenti bibliografici (ove ritenuti necessari)

“Il mandato di agente di calciatori redatto dall'avvocato deve rispettare le regole della FIGC”, in Diritto e Giustizia online, fasc.0, 2012, pag. 691, di Andrea Greco; “Riflessioni in tema di mandato sportivo difforme dai regolamenti federali, alla luce del nuovo “regolamento per i servizi di procuratore sportivo”, in Filodiritto, 11 settembre 2015, di Paolo Garraffa; "Quando un precetto sportivo prevale sull’ordinamento statale", in Personaedanno,  24 marzo 2016, di  Stefano Pellacani.

Autore

Dott.sse Giulia Funghi e Chiara Iovino

 

Scarica qui il testo del provvedimento in PDF