Franco Brasili, Flavio Patrizi, Lorenzo Giacobbi, Stefania Marini, Giorgio Barbanera ricorrono contro FIPAV per decisione CFA

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso da parte dei sigg. Franco Brasili, Flavio Patrizi, Lorenzo Giacobbi, Stefania Marini e Giorgio Barbanera (all'epoca dei fatti componenti del Comitato Regionale FIPAV Marche, eletto per il quadriennio 2017/2020 e presieduto dal sig. Franco Brasili) contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), per la riforma della decisione della Corte Federale di Appello presso la FIPAV, di cui al C.U. n. 7, depositata in data 31 ottobre 2020, con la quale - a seguito del rinvio da parte del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, disposto con decisione n. 45/2020 del 3 settembre 2020 - ritenuta la sussistenza degli addebiti contestati, nonché ritenuta sussistente la sola aggravante di cui all'art. 102, lett. a), Reg. Giur., ed in rigorosa applicazione dell'art. 101, Reg. Giur. n. 3, è stata inflitta, ai suddetti ricorrenti, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per 15 mesi.

La vicenda trae origine da alcune anomalie riscontrate dagli Organi FIPAV in seguito ad un'attività di auditing sulla gestione amministrativa del Comitato Regionale FIPAV Marche, svolta presso il medesimo Comitato nelle date del 13 e 14 novembre 2018 e dalla quale è scaturito, a carico dei suddetti ricorrenti, il successivo deferimento della Procura Federale FIPAV in data 12 novembre 2019.

I ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia, riconosciuta la validità e fondatezza dei motivi addotti:

- in via istruttoria, di acquisire i fascicoli relativi al procedimento di rinvio innanzi alla Corte Federale d'Appello e al precedente giudizio davanti al Collegio di Garanzia dello Sport e, all'occorrenza, i fascicoli dei precedenti giudizi di primo e secondo grado;

- in via principale, in accoglimento del ricorso, di riformare la decisione impugnata, stante la violazione dei principi enunciati dal Collegio di Garanzia dello Sport nella decisione n. 45/2020 per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, di annullare ovvero di rideterminare la sanzione irrogata ai ricorrenti nella misura ritenuta equa e di giustizia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto per i motivi indicati in atti;

- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, di adottare ogni provvedimento ritenuto necessario al fine di vedere rispettati i principi e criteri formulati dal Collegio di Garanzia.