Respinto il ricorso dell'ASD Pro Piacenza 1919 contro la FIGC

TNAS

Il TNAS ha respinto il ricorso presentato dall'ASD Pro Piacenza 1919 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio. L’istanza aveva come oggetto la decisione della Corte di Giustizia Federale, con la quale è stata irrogata alla società, oltre all’ammenda di € 3.000, la sanzione della penalizzazione di 8 punti da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2014/2015, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS. La società deve rispondere delle violazioni ascritte al Sig.  Paolo Porcari, proprio segretario con delega di rappresentanza, e del Sig. Luca Santi, proprio calciatore. Al Sig. Porcari è stata contestata la violazione di cui agli art.
1, comma 1, e 22, comma 6 e comma 8, del CGS, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto, nella stagione sportiva 2013/2014, la distinta di 34 gare disputate dalla società in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alle partite sotto la responsabilità delle società di appartenenza malgrado il giocatore Luca Santi non ne avesse titolo in quanto squalificato; al Sig. Santi è stata contestata
la violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 22, comma 6 e comma 8, del CGS, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato, nella stagione sportiva 2013/2014, a 34 gare, malgrado fosse
squalificato a seguito della decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale.