Il TNAS ha respinto il ricorso presentato dall'ASD Pro Piacenza 1919 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio. L’istanza aveva come oggetto la decisione della Corte di Giustizia Federale, con la quale è stata irrogata alla società, oltre all’ammenda di € 3.000, la sanzione della penalizzazione di 8 punti da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2014/2015, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS. La società deve rispondere delle violazioni ascritte al Sig. Paolo Porcari, proprio segretario con delega di rappresentanza, e del Sig. Luca Santi, proprio calciatore. Al Sig. Porcari è stata contestata la violazione di cui agli art.
1, comma 1, e 22, comma 6 e comma 8, del CGS, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto, nella stagione sportiva 2013/2014, la distinta di 34 gare disputate dalla società in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alle partite sotto la responsabilità delle società di appartenenza malgrado il giocatore Luca Santi non ne avesse titolo in quanto squalificato; al Sig. Santi è stata contestata
la violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 22, comma 6 e comma 8, del CGS, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato, nella stagione sportiva 2013/2014, a 34 gare, malgrado fosse
squalificato a seguito della decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale.
Respinto il ricorso dell'ASD Pro Piacenza 1919 contro la FIGC
TNAS