Seleziona la tua lingua

Image

TNAS: Respinta istanza arbitrale Spadavecchia /FIGC

Il Collegio arbitrale (Avv. Aurelio Vessichelli, Presidente; Avv. Guido Cecinelli e Avv. Dario Buzzelli) ha emesso il lodo relativo alla controversia  tra il Sig. Vitangelo Spadavecchia nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La controversia aveva per  oggetto la squalifica di 3 anni e 3 mesi comminata all’allora tesserato per la società Sorrento Calcio Srl (in violazione degli artt. 1, comma 1, 6, commi 1 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva).. “ in quanto avrebbe scommesso, puntando sulla sconfitta della propria squadra, sul risultato della gara Juve Stabia – Sorrento del 5 aprile 2009, nonché perché avrebbe posto in essere atti e comportamenti finalizzati ad alterare il risultato della suddetta gara. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS stante l’avvenuta alterazione del risultato della suddetta gara che ha comportato per la S.S. Juve Stabia SpA il conseguimento di un ingiusto vantaggio in classifica”. Questo il dispositivo del Lodo arbitrale: “Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:

1. respinge integralmente l’istanza di arbitrato del Sig. Vitangelo Spadavecchia;
2. condanna la parte istante al pagamento a favore della Federazione Giuoco Calcio delle spese di lite liquidate in parte motiva; 
3. condanna la parte istante al pagamento degli onorari e delle spese del Collegio Arbitrale liquidati in parte motiva;
4. condanna la parte istante al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ;
5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.”

Vai al testo del Lodo