TNAS: Ridotti i termini di pronuncia dei lodi in quattro arbitrati

Il Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ha assunto oggi, con proprio provvedimento per ciascuna delle controversie di seguito elencate, vista l’istanza racchiusa nella domanda di arbitrato di riduzione dei termini di pronuncia del lodo e di riduzione del tempo a disposizione della parte intimata per lo svolgimento della propria attività difensiva (ex art. 25, comma 4, del Codice TNAS); rilevato che l’Organo arbitrale, allo stato, non si è ancora costituito e; ravvisata la sussistenza di ragioni di urgenza alla definizione della controversia; ridotto a 1/3 il termine di pronuncia del lodo e ridotto il termine a disposizione della parte intimata per lo svolgimento della propria attività difensiva, fissando alla stessa termine fino al 14 maggio 2012. A.S. Bari SpA e Sig. Claudio Garzelli / Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto l’annullamento ovvero la riduzione delle sanzioni ad essi inflitte – alla società, per responsabilità diretta per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante p.t., due punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva; al soggetto fisico mesi quattro di inibizione – per il mancato rispetto delle normative relative al pagamento di alcuni emolumenti, delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del cosiddetto Fondo di Fine Carriera; Spal 1907 SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto la decisione della Corte di Giustizia Federale - di conferma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale - con cui alla ricorrente è stata irrogata la sanzione della penalizzazione di punti quattro in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, per responsabilità diretta in merito alle violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti per la mancata certificazione del pagamento di alcuni emolumenti ed il versamento di alcuni oneri fiscali e previdenziali ad essi collegati. S.S. Barletta Calcio Srl, Sig. Roberto Tatò e Sig. Paride Walter Tatò / Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto: per la società, la penalizzazione di punti uno in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva a titolo di responsabilità diretta per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti Sig. Paride Walter Tatò (all’epoca dei fatti contestati Vice Presidente della società con potere di rappresentanza), sanzionato con l’inibizione ad anni due e l’ammenda di € 25.000, e Sig. Roberto Tatò (all’epoca dei fatti contestati Presidente della società con potere di rappresentanza), sanzionato con l’inibizione per mesi tre e l’ammenda di € 15.000. Le condotte ascritte ai legali rappresentanti della società si riferiscono: per quanto riguarda il Sig. Paride Walter Tatò, al fatto di essere lo stesso, nonostante la sua posizione di dirigente tesserato, socio della Gambling Partners Srl, società che attraverso un sito internet acquisisce scommesse aventi a oggetto il risultato di incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC; per quanto riguarda il Sig. Roberto Tatò, per aver omesso di denunciare alla Procura federale il ruolo del Sig. Paride Walter Tatò nella società sportiva e nella Gambling Partners Srl; A.S. Taranto Calcio Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto la decisione della Corte di Giustizia Federale - di conferma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale - con cui alla ricorrente è stata irrogata la sanzione della penalizzazione di punti quattro in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, per responsabilità diretta in merito alle violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti per la mancata certificazione del pagamento di alcuni emolumenti ed il versamento di alcuni oneri fiscali e previdenziali ad essi collegati.