TNAS: Ordinanza del Collegio arbitrale per Ceravolo /FIGC

Il Collegio arbitrale (Prof. Avv. Luigi Fumagalli, Presidente; Prof. Avv. Maurizio Benincasa e Avv. Dario Buzzelli) in merito alla controversia tra il  Sig. Francesco Ceravolo nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha emesso oggi la seguente ordinanza: vista l’istanza di arbitrato in data 5 aprile 2012, con la quale il Ricorrente ha impugnato la decisione adottata dalla Corte di Giustizia Federale della FIGC (la “CGF”) il 17 aprile 2012 (CU 225/CGF), recante la inibizione del Ricorrente per un periodo di due anni, chiedendone, nel merito e in via principale, la integrale riforma.  Allo stesso tempo, nel rito e in via preliminare, il Ricorrente ha formulato istanza di abbreviazione dei termini ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice TNAS; vista l’istanza formulata dal Ricorrente nella memoria datata 29 aprile 2012 recante i motivi aggiunti alla propria istanza di arbitrato, con la quale, ferme le istanze di merito, ha richiesto “in via cautelare” al Collegio di “disporre l’immediata sospensione della sanzione irrogata nei confronti del sig. Francesco Ceravolo”, dopo aver accertato la ricorrenza “di entrambi gli elementi prodromici alla concessione della richiesta misura cautelare”; in via gradata, il Ricorrente ha poi insistito per l’accoglimento della istanza di riduzione dei termini già formulata con l’atto introduttivo dell’arbitrato; viste le memorie di costituzione della Resistente dell’11 aprile 2011 e di replica in data 2 maggio 2012, con le quali, in particolare, oltre al rigetto dell’impugnazione proposta dal Ricorrente e dell’istanza di abbreviazione dei termini, la Resistente ha chiesto il rigetto della domanda cautelare; udite le parti su tali questioni all’udienza del 7 maggio 2012; rilevato che in occasione della menzionata udienza il Ricorrente ha depositato copia del contratto che lo lega alla AC Siena s.p.a. fino al 30 giugno 2012 e verbalmente integrato le tesi svolte per iscritto nella memoria datata 29 aprile 2012, con deduzione di ulteriori argomentazioni e motivazioni a supporto della domanda cautelare; ritenuta l’opportunità di raccogliere scritti delle parti riassuntivi delle argomentazioni svolte all’udienza del 7 maggio 2012 in relazione alla domanda cautelare del Ricorrente; ha fissato termini alle parti per il deposito di memorie riepilogative delle argomentazioni svolte all’udienza del 7 maggio 2012 in relazione alla domanda cautelare proposta dal Ricorrente e per repliche, riservandosi la pronuncia di ogni ulteriore provvedimento.