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TNAS: Sospeso il procedimento instaurato da Antonio Rebesco contro il Cosenza Calcio 1914 Srl. Istanza di arbitrato di Ivan Nicola Bellarosa contro la Commissione Sportiva Automobilistica Italiana

Il TNAS, in riferimento alla controversia A. Rebesco / Cosenza Calcio 1914 Srl, comunica che il Collegio arbitrale, con provvedimento assunto in data odierna,
VISTA la richiesta di autorizzazione - presentata al Presidente del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, ai sensi dell’art. 26, comma 5 del Codice TNAS - a richiedere alle parti un fondo spese, nelle more della definizione del giudizio; VISTO il provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale “ritenute condivisibili le ragioni indicate dall’Organo arbitrale nella richiesta” autorizzava l’Organo arbitrale a richiedere il fondo spese; VISTA    la comunicazione con la quale, d’ordine del Collegio arbitrale, il Segretario del Tribunale inviava, ex art. 26, comma 7, del Codice, alle parti formale diffida ad adempiere al versamento del fondo spese; CONSIDERATO lo spirare del termine fissato per il versamento del fondo spese; VISTO l’art. 26, comma 7, del Codice TNAS; HA SOSPESO il procedimento instaurato dal Sig. Antonio Rebesco nei confronti della società Cosenza Calcio 1914 Srl (prot. n. 0945 del 13 aprile 2011), riservandosi ogni ulteriore provvedimento.

il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport ha ricevuto da Ivan Nicola Bellarosa istanza di arbitrato nei confronti della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana avente a oggetto il provvedimento con cui il Tribunale Nazionale d’Appello ha modificato la decisione dei Commissari Sportivi della manifestazione Campionato Italiano Prototipi svoltasi presso l’Autodromo di Vallelunga il 26 settembre 2010 impugnata, disponendo l’annullamento dell’esclusione dalla classifica della gara del concorrente conduttore n. 1 Sig. Davide Uboldi e infliggendo, in sostituzione, la sanzione dell’ammenda, quantificata in € 25.000.