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TNAS: Manca la motivazione della sentenza, rinviata la decisione sulla sospensiva chiesta dalla Nocerina

3-TNASIl Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, Dott. Alberto de Roberto, in merito alla controversia A.S.G. Nocerina Srl nei confronti della U.S. F.C. Grosseto Srl, del Sig. Piero Camilli, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, per il provvedimento con il quale la Corte di Giustizia Federale ha ripristinato la U.S. F.C. Grosseto Srl nel campionato di serie B 2012/2013, con proprio provvedimento assunto in data odierna:

 

vista l’istanza cautelare presentata dalla società ricorrente, contenuta nella domanda di arbitrato;

ritenuto che l’istanza cautelare proposta, pur nella genericità di qualche espressione, sembra rivolta a provocare l’intervento presidenziale di urgenza di cui all’art. 23, comma 2, del Codice;

rilevato che, allo stato, non risulta acquisita la motivazione della decisione impugnata con l’istanza di arbitrato;

rilevato che, ai fini della valutazione del fumus, risulta indispensabile l’acquisizione della motivazione della decisione impugnata;

si è riservato ogni determinazione all’esito del deposito nella Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport della motivazione della decisione impugnata.