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TNAS: A. Alessio/FIGC, accolta la riduzione dei termini. Respinta l'istanza cautelare

3-TNASIl Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in merito alla controversia A.Alessio/FIGC, comunica che, con proprio provvedimento assunto in data odierna, il Presidente: ravvisata, con riferimento all’istanza ex art. 25, comma 4, del Codice, la sussistenza di ragioni d’urgenza per la definizione della controversia; ritenuto, con riguardo all’istanza ex art. 23 del Codice, insussistente, anche per l’ormai prossima costituzione del Collegio arbitrale, la situazione di particolare gravità e urgenza, richiesta per l’adozione del provvedimento cautelare ha accolto l’istanza ex art. 25, comma 4, del Codice e, per l’effetto:

a) ha ridotto a un terzo il termine di pronuncia del lodo;

b) ha ridotto a un terzo il termine a disposizione della Federazione Italiana Giuoco Calcio per il deposito di quanto previsto dall’art. 12 del Codice, fissando termine fino al 12 settembre 2012 per l’adempimento;

Ha respinto l’istanza cautelare presentata, ai sensi dell’art. 23 del Codice, da Angelo Alessio, con salvezza, ovviamente, della competenza a pronunciare sulla misura cautelare del Collegio arbitrale, giudice naturale della controversia proposta.