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TNAS: Ridotti i termini per l’arbitrato Gheller /FIGC, respinta l’istanza cautelare

3-TNASIl Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, con provvedimento assunto oggi, in merito all’istanza di arbitrato del Sig. Mavillo Gheller nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio:

VISTA l’istanza ex art. 25, comma 4, del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport (“Codice”), di riduzione del termine di pronuncia del lodo e del tempo a disposizione della parte intimata per lo svolgimento della propria attività difensiva;

VISTA l’istanza ex art. 23 del Codice, di adozione di misure cautelari da parte del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport;

RAVVISATA, con riferimento all’istanza ex art. 25, comma 4, del Codice, la sussistenza di ragioni d’urgenza alla definizione della controversia;

RITENUTO, con riferimento all’istanza ex art. 23 del Codice, che la domanda proposta sembra rivolta a provocare l’intervento cautelare di urgenza di cui all’art. 23, comma 2, del Codice, di competenza presidenziale;

RITENUTA, con riferimento all’istanza ex art. 23 del Codice, insussistente, anche per l’ormai prossima costituzione del Collegio arbitrale, la situazione di particolare gravità e urgenza, richiesta per l’adozione del provvedimento cautelare di competenza presidenziale

 

HA ACCOLTO l’istanza ex art. 25, comma 4, del Codice e, per l’effetto:

  • ha ridotto a un terzo il termine di pronuncia del lodo;
  • ha ridotto a un terzo il termine a disposizione della Federazione Italiana Giuoco Calcio per il deposito di quanto previsto dall’art. 12 del Codice;

HA RESPINTO l’istanza cautelare presentata, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Codice, dal Sig. Mavillo Gheller, con salvezza, ovviamente, della competenza a pronunciare sulla misura cautelare del Collegio arbitrale, giudice naturale della controversia proposta.