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TNAS: Ordinanza sul caso Cristante /FIGC, nuovi termini per memorie e repliche

3-TNASIl Collegio arbitrale (Avv. Gabriella Palmieri, Presidente; Prof. Avv. Carlo Bottari e Prof. Avv. Massimo Zaccheo), della controversia tra il Sig. Filippo Cristante e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha emesso oggi la seguente ordinanza:

 

considerato che il Collegio arbitrale, nell’udienza del 14 settembre 2012, manifestando la necessità di coordinarsi con altre controversie arbitrali pendenti dinanzi ad altri Collegi arbitrali, aveva richiesto alle parti la concessione di una proroga del termine di pronuncia del lodo;

considerato che nel corso della richiamata udienza la parte intimata aveva autorizzato il Collegio arbitrale, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice, a prorogare il termine di pronuncia del lodo fino al 31 gennaio 2013 e che la parte istante, non essendo munita dei prescritti poteri, si era impegnata a far pervenire apposito atto scritto alla Segreteria del Tribunale;

considerato che, di conseguenza, nella medesima udienza, il Collegio arbitrale aveva, su istanza delle parti, fissato termini per il deposito di memorie e di repliche;

preso atto che il difensore della parte istante, in data 18 settembre 2012, rappresentava al Collegio arbitrale che il ricorrente non autorizzava la proroga del termine di pronuncia del lodo;

preso atto che la difesa della parte intimata, in data 18 settembre 2012, comunicava di aver preso atto di quanto rappresentato dal difensore della parte istante e chiedeva, in caso di assegnazione di termini per memorie e repliche, che tali termini fossero sfalsati;

ritenuto, vista la mancata concessione della proroga del termine di pronuncia del lodo da parte del ricorrente, di dover revocare la precedente ordinanza in data 14 settembre 2012 nella parte in cui fissava i termini alle parti per il deposito di memorie e repliche

ha annullato i termini fissati alle parti nell’udienza del 14 settembre 2012 per il deposito di memorie e repliche;

ha fissato i nuovi termini per memorie e repliche, riservandosi la fissazione dell’udienza di discussione”.