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TNAS: Tribunale si dichiara incompetente nella lite tra Scotti e Ascoli Calcio

3-TNASIl Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, Dott. Alberto de Roberto, in merito alla controversia tra il sig. Paolo Scotti e l’ Ascoli Calcio 1898 SpA, ha assunto oggi il seguente provvedimento:

 

“RILEVATA la comparizione di entrambe le parti all’udienza convocata per il giorno 17 settembre 2012;

CONSIDERATO che la giurisprudenza arbitrale intervenuta nella materia dopo la sentenza del TAR Lazio 11 novembre 2010 n. 33427 e la modifica del Regolamento agenti dei calciatori disposta dal Consiglio federale con C.U. n. 100 del 3 marzo 2011 non escludono la possibilità degli agenti predetti di compromettere in arbitri le controversie insorte nei confronti di calciatori, di società affiliate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e di altri agenti quanto tutte le parti concordino nella deroga alla giurisdizione statale in relazione a diritti disponibili;

RILEVATO che, nella specie, la parte intimata – Ascoli Calcio 1898 SpA – ha ribadito, attraverso il suo difensore, la ferma opposizione della società a sottostare alla definizione della controversia innanzi al Tribunale;

RITENUTO, in tale situazione, ravvisabile la incompetenza manifesta del Tribunale ai sensi dell’art. 19 del Codice;

HA DICHIARATO, sentite le parti e ai sensi dell’art. 19 del Codice, la manifesta incompetenza del Tribunale a conoscere in sede arbitrale della lite.”