TNAS: Respinta l’istanza cautelare nell’arbitrato Portanova /FIGC

3-TNASIl Collegio arbitrale (Avv. Dario Buzzelli, Presidente; Prof. Avv. Ferruccio Auletta e Avv. Gabriella Palmieri) della controversia tra il Sig. Daniele Portanova nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha emesso la seguente ordinanza :

“dato atto che permane, all’esito dell’udienza del 1° ottobre 2012, il dovere di corrispondere alla domanda cautelare della parte attrice: dovere da attendere preventivamente e separatamente da quello relativo alle istanze istruttorie e di merito;

rilevato che la prospettazione difensiva della stessa parte attrice rimane attestata ulteriormente sopra la rilevanza di fonti di prova orali, essendo stata ribadita l’istanza di audizione -nel corso della discussione- almeno con riferimento ai testi Langella e Morandi; e che, in tal modo, l’accertamento dei fatti rilevanti per l’accoglimento della domanda di merito appare ancora bisognoso, secondo la difesa deducente e nell’obiettiva mancanza di ogni evidente ragione di inammissibilità dei mezzi proposti, di attività integrative della prova;

ritenuto, pertanto, che soltanto un periculum in mora particolarmente intenso e specifico potrebbe giustificare, allo stato delle acquisizioni, una rinnovata delibazione delle ragioni a sostegno della sospensione dell’efficacia della misura sanzionatoria che attualmente affligge l’istante, D. Portanova;

considerato - di contro - che nessun elemento del genere appena riferito risulta dedotto, poiché la mera iterazione dello stato di quiescenza agonistica non può sostanziare evento irreparabile stante la brevità del termine entro il quale il Collegio è chiamato a sciogliere la riserva sulle conclusioni istruttorie e di merito rassegnate dalla parte, e dunque dare ingresso a elementi nuovi (con conseguente modificazione dello stato degli atti) ovvero decidere senz’altro sopra la responsabilità e la sanzione irrogata in sede federale;

valutato, allora, che le condizioni per l’accoglimento della domanda cautelare, in risalente costanza dei medesimi elementi relativi al fumus e in assenza di accidenti relativi al periculum ragionevolmente destinati ad accadere entro il termine per l’imminente delibazione “di tutta la causa” (art. 189 c.p.c.), non sussistono;

ha rigettato l’istanza.”