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TNAS: Udienze De Falco /FIGC e Rickler Del Mare/FIGC

3-TNASLa prima udienza arbitrale, per l’istanza del Sig. Francesco De Falco nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, si è svolta oggi presso la sede del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.

Il Collegio arbitrale inizialmente ha esperito il previsto tentativo di conciliazione: sentite le parti e preso atto delle differenti posizioni, lo ha dichiarato concluso, allo stato, con esito negativo.

Preso atto che la parte istante non ha depositato le motivazioni della decisione impugnata né motivi aggiunti e che la stessa dichiara di non voler depositare quest’ultimi, sentita anche la parte intimata, il Collegio arbitrale ha fissato termini per il deposito della motivazione del provvedimento impugnato e per il deposito di note convocando l’udienza di discussione il 19 novembre 2012, alle ore 17:30.

Anche per la controversia tra il Sig. Cesare Gianfranco Rickler Del Mare ,nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, si è svolta oggi la prima udienza .

Preliminarmente il Collegio arbitrale ha esperito il previsto tentativo di conciliazione: sentite le parti e preso atto delle differenti posizioni, lo ha dichiarato concluso, allo stato, con esito negativo.

La difesa della parte istante ha formulato istanza istruttoria correlata alle asserzioni contenute nella memoria della parte intimata: ha chiesto l’escussione del teste Sig. Federico Cossato.

La difesa della parte intimata si è opposta all’istanza istruttoria perché vertente su circostanze che hanno già formato oggetto di dichiarazioni agli atti del procedimento. Ha sottolineato, inoltre, le problematiche derivanti dal fatto che il Sig. Cossato non sarebbe più un soggetto tesserato.

Dopo breve camera di consiglio il Collegio arbitrale, riservato ogni altro provvedimento, ha assegnato termini alla parte istante per il deposito di memoria per l’articolazione dei capitoli di prova inerente il teste Sig. Federico Cossato e alla parte intimata per il deposito di una memoria di replica e per l’eventuale articolazione di ulteriori capitoli di prova, fatti salvi i diritti di prima udienza a riguardo. Il Collegio arbitrale si è riservato.