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TNAS: Accordo conciliativo tra Elisabetta Cortani e la FIGC, inibizione ridotta al 31 ottobre

3-TNASNel corso della prima udienza del procedimento arbitrale tra la Signora Elisabetta Cortani e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, l’arbitro unico Prof. Avv. Maurizio Benincasa ha esperito il tentativo di conciliazione che ha dato esito positivo. Questo uno stralcio del verbale di conciliazione:

“…La signora Elisabetta Cortani, riconoscendo le proprie responsabilità e la correttezza formale dei provvedimenti disciplinari impugnati, sottopone alla Federazione Italiana Giuoco Calcio una proposta conciliativa che definisca a tutto il 31 ottobre 2012 il periodo di inibizione inflittole.

La proposta conciliativa è avanzata in considerazione sia delle circostanze soggettive che delle obiettive difficoltà economiche della società S.S. Lazio Calcio Femminile che hanno comportato il ritardo - peraltro di pochi giorni - negli adempimenti amministrativi della società, la quale è comunque interessata dalla grave crisi economica che affligge l’intero comparto del calcio femminile. La parte istante offre inoltre di farsi carico delle spese del presente procedimento, come saranno determinate dall’Arbitro Unico.

 

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, sentita la Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto che la S.S Lazio Calcio Femminile ha comunque adempiuto - pur se in lieve ritardo - ai propri obblighi nei confronti delle sue tesserate di cui al provvedimento disciplinare impugnato, ritiene meritevole di accoglimento la proposta conciliativa della signora Cortani, in ragione della misura della sanzione già scontata dalla stessa e soprattutto in ragione della contenuta dimensione economica del movimento del calcio femminile e delle obiettive difficoltà in cui versa.

L’Arbitro Unico, preso atto dell’accordo conciliativo raggiunto, dispone che il periodo di inibizione (8 mesi) inflitto alla istante Elisabetta Cortani con provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 8/CDN del 26 luglio 2012, cessi al giorno 31 ottobre 2012, compreso.

.. L’Arbitro unico dà atto dell’intervenuta conciliazione e si riserva la liquidazione del proprio compenso con separata ordinanza.”