TNAS: Ridotti i termini procedurali per Sant’Antimo /Federazione Italiana Pallacanestro

3-TNASIl Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in merito all’istanza presentata dall’Associazione Pallacanestro Sant’Antimo Srl nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro, ha assunto oggi il seguente provvedimento:

 

“VISTO che con istanza di arbitrato, presentata nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro, l’Associazione Pallacanestro Sant’Antimo Srl ha domandato:

  1. 1.con richiamo all’art. 23, comma 2, del Codice, l’adozione di misure cautelari da parte del Presidente del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport;
  2. 2.con richiamo all’art. 25, comma 4, del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (“Codice”), la riduzione del termine di pronuncia del lodo e del tempo a disposizione della parte intimata per lo svolgimento della propria attività difensiva.

PRESO ATTO che la società ricorrente ha depositato, in data 8 novembre 2012, “motivi aggiunti”;

PRESO ATTO che la Federazione Italiana Pallacanestro ha provveduto, in data 8 novembre 2012, a depositare la propria memoria difensiva ex art. 12 del Codice, contenente anche l’indicazione del proprio arbitro;

RILEVATA la difficoltà a ravvisare la prescritta sussistenza del fumus in relazione alla controversia proposta, anche in considerazione delle complesse questioni di fatto e di diritto suscettibili di delibazione solo ad opera del Collegio arbitrale investito della controversia;

RILEVATO che l’esclusione dal campionato nella situazione ora descritta - salve e impregiudicate le determinazioni che riterrà di assumere il Collegio arbitrale anche in sede cautelare - impone, in ogni caso, la definizione nei tempi più rapidi della controversia;

HA RESPINTO l’istanza cautelare presentata, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Codice, dalla Associazione Pallacanestro Sant’Antimo Srl, con salvezza, ovviamente, della competenza a pronunciare sulla misura cautelare del Collegio arbitrale, giudice naturale della controversia proposta.

HA ACCOLTO l’istanza ex art. 25, comma 4, del Codice e, per l’effetto:

  1. 1.ha ridotto a un terzo il termine di pronuncia del lodo;
  2. 2.ha ridotto a un terzo il termine a disposizione della Federazione Italiana Pallacanestro per il deposito di replica ai “motivi aggiunti” depositati dalla parte istante, fissando termine fino al 19 novembre 2012 per l’adempimento.