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TNAS: Comunicazioni in relazione al lodo Daniela Portanova e alla controversia A.Maggioni e altri/FIGC

3-TNASIl TNAS comunica che il Presidente del Tribunale ha comunicato al difensore di Daniele Portanova di “…non disporre dei poteri interpretativi in relazione al lodo adottato dal Collegio arbitrale. I lodi arbitrali non ammettono altro intervento fuori della correzione dell’errore materiale e di calcolo (art. 826 c.p.c.) e dell’impugnativa dinanzi alla Corte d’Appello di cui all’art. 828 c.p.c. ove la controversia abbia ricadute anche nell’ordinamento statale”.

In riferimento alla controversia A.Maggioni e altri/FIGC, il Presidente del TNAS, preso atto che le parti istanti hanno richiesto, ex art. 25, comma 4, del Codice la riduzione del termine di pronuncia del lodo e del tempo a disposizione della parte intimata per lo svolgimento della propria attività difensiva; rilevato che sussistono le condizioni per l’accoglimento dell’istanza; ha accolto l’istanza ex art. 25, comma 4, del Codice e, per l’effetto: ha ridotto a un terzo il termine di pronuncia del lodo; ha ridotto a un terzo il termine a disposizione della Federazione Italiana Giuoco Calcio per il deposito di quanto previsto ex art. 12 del Codice, fissando termine fino al 27 novembre 2012 per l’adempimento.