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TNAS: Lodo arbitrale Nocerina /FIGC e altri, istanza inammissibile

3-TNASIl Collegio arbitrale (Prof. Avv. Angelo Piazza, Presidente; Avv. Giuseppe Albenzio e Dott. Giancarlo Armati) ha depositato oggi il Lodo della controversia tra la società A.S.G. Nocerina Srl nei confronti della U.S. F.C. Grosseto Srl, del Sig. Piero Camilli, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico.

L'istanza aveva per oggetto il provvedimento con il quale la Corte di Giustizia Federale, in secondo grado, ha annullato il provvedimento, emesso in primo grado dalla Commissione Disciplinare Nazionale, con il quale escludeva la società U.S. F.C. Grosseto Srl dal campionato di serie B 2012/2013.

Questo il testo del dispositivo:

 

“Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

 

1. dichiara inammissibile l’istanza di arbitrato proposta dalla A.S.G. Nocerina S.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, dell’U.S. Grosseto F.C. S.r.l., del sig. Piero Camilli, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e Lega Italiana Calcio Professionistico, in carenza – nel vigente ordinamento – di strumenti procedimentali per l’accesso da parte del terzo al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;

2. compensa tra le parti le spese per assistenza difensiva;

3. pone a carico di entrambe le parti, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione;

4. pone a carico della A.S.G. Nocerina S.r.l. il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;

5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.