TNAS: Cinque nuove istanze di arbitrato

3-TNASIl Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ha ricevuto le seguenti istanze di arbitrato:

 

- dal Dott. Andrea Pastorello nei confronti della società Benevento Calcio SpA, che riguarda il rapporto economico tra l’agente e la società;

- dal Sig. Ivan Nicola Bellarosa nei confronti dell’Automobile Club d’Italia - Commissione Sportiva Automobilistica Italiana e del Sig. Davide Uboldi, che per oggetto il provvedimento con cui il Tribunale Nazionale d’Appello ha modificato la decisione dei Commissari Sportivi della manifestazione Campionato Italiano Prototipi svoltasi presso l’Autodromo di Vallelunga il 26 settembre 2010 impugnata, disponendo l’annullamento dell’esclusione dalla classifica della gara del concorrente conduttore n. 1 Sig. Davide Uboldi e infliggendo, in sostituzione, la sanzione dell’ammenda, quantificata in € 25.000. In merito a tale controversia il TNAS si è già pronunciato con lodo del 28 novembre 2011;

- dalla U.S. Grosseto F.C. Srl nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per la decisione della Corte di Giustizia Federale (rif. C.U. n. 102/CGF del 23 novembre 2012) con cui è stata irrogata al Sig. Piero Camilli la sanzione dell’inibizione a tutto il 15 marzo 2013 per i fatti occorsi al termine della gara Grosseto – Ascoli, valida per il Campionato Nazionale di Serie B e disputatasi il 3 novembre 2012;

- dal Sig. Pietro Arcidiacono nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, che ha per oggetto la decisione della Corte di Giustizia Federale (rif. C.U. n. 109/CGF del 7 dicembre 2012) con cui veniva confermata la delibera n. 54 del 21 novembre 2012 del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con la quale veniva comminata all’istante la squalifica fino al 20 luglio 2013 per la violazione dell’art. 1 CGS “per aver esibito verso la postazione di una emittente televisiva nazionale una maglia recante, a caratteri cubitali, una scritta (Speziale innocente) esaltante l’autore di un gravissimo episodio di violenza nei confronti del quale è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna per omicidio preterintenzionale di un funzionario della Polizia di Stato…”;

- dal Sig. Ezio Lovisetto nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, che riguarda l’impugnazione della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio della FIGC pubblicata nel C.U. n. 101/LND del 6 dicembre 2012 con il quale veniva respinto il reclamo avanzato dal Terracina Calcio e dal Sig. Ezio Lovisetto e veniva confermata l’impugnata decisione adottata dal Giudice Sportivo e pubblicata nel C.U. 65/LND del 26 ottobre 2012, con cui veniva inflitta a carico del dirigente Ezio Lovisetto l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 30 giugno 2014 per i fatti occorsi al termine della gara Albalonga – Terracina, valida per la Coppa Italia di Eccellenza laziale e disputatasi il 24 ottobre 2012.