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TNAS: Lodo arbitrale Chieti e W. Bellia /FIGC, annullati il punto di penalizzazione e i sei mesi di inibizione al Sig. Bellia

3-TNASIl Collegio arbitrale (Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini, Presidente; Prof. Avv. Maurizio Benincasa e Prof. Avv. Luigi Fumagalli) ha emesso il lodo relativo alla controversia tra la società S.S. Chieti Calcio Srl e il Sig. Walter Bellia nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Nel dispositivo il Collegio dichiara di accogliere l’istanza di arbitrato e annulla il punto di penalizzazione inflitto alla società S.S. Chieti Calcio Srl e i sei mesi di inibizione inflitti al Sig. Walter Bellia, inoltre dispone delle modalità di pagamento per S.S. Chieti Calcio Srl, Sig. Walter Bellia e Federazione Italiana Giuoco Calcio, nella misura di 1/3 ciascuno, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale e i diritti amministrativi

 

L'istanza aveva per oggetto il provvedimento con cui la Corte di Giustizia Federale (C.U. 096/CGF del 21 novembre 2012) ha respinto il ricorso e, quindi, confermato la decisione di primo grado della Commissione Disciplinare, a seguito del deferimento del Procuratore Federale, che aveva penalizzato di n. 1 punto la società (campionato 2012/2013) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per la condotta del proprio legale rappresentante oltre ad aver inibito per sei mesi il Sig. Bellia, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della società, per non avere quest’ultimo depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2012, l’originale della fideiussione bancaria dell’importo di € 300.000.