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TNAS: Lodo Bertani /FIGC respinta l’istanza, contrario l’arbitro Bottari

3-TNAS

Il Collegio arbitrale (Avv. Dario Buzzelli, Presidente; Prof. Carlo Bottari e Prof. Avv. Massimo Zaccheo), della controversia tra il Sig. Cristian Bertani e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, hanno emesso il lodo arbitrale respingendo l’istanza del giocatore. Nel lodo, assunto a maggioranza dal Collegio, oltre alle disposizioni per il pagamento delle spese di lite, degli onorari del Collegio e dei diritti amministrativi, è presente la motivazione di dissenso dell’arbitro prof. Carlo Bottari il quale: “non potendo condividere l'affermazione, contenuta nel testo del lodo, che la condotta del Bertani, come raccontata da Gervasoni, integri di per sé la fattispecie dell'illecito sportivo quando, come chiaramente desumibile da tutti gli altri lodi riferiti a coloro che avrebbero dovuto commettere tale illecito ( dal momento che il Bertani non ha giocato la partita in questione, né era presente ), l'illecito non si è poi concretamente realizzato, o quanto meno non se ne ha prova. Quindi al più si dovrebbe parlare di tentativo di illecito. Tanto è vero che, proprio a proposito della partita Chievo-Novara, la Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. aveva prosciolto Bertani dalle relative contestazioni. Si ritiene, pertanto, che sarebbe apparso equo e condivisibile far cadere il primo illecito (che non vi è mai stato) e confermare il secondo, riducendo la sanzione a sei mesi. F.to Carlo Bottari”

L'istanza riguardava il provvedimento con cui la Corte di Giustizia Federale (C.U. 115/CFG del 19 dicembre 2012) ha irrogato al ricorrente, in via definitiva, la sanzione della squalifica per 1 anno, ritenendolo responsabile in ordine alla contestazione di illecito sportivo per le gare Chievo – Novara del 30 novembre 2010 e Novara – Ascoli del 2 aprile 2011.