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TNAS: Prima udienza Gioadventures G.A.M.E. Leonardi e Biancarosa /FIDAL

3-TNASLa prima udienza della controversia tra la società A.S.D. Gioadventures G.A.M.E., il Sig. Sebastiano Leonardi e il Sig. Emanuele Biancarosa nei confronti della Federazione Italiana di Atletica Leggera, si è svolta oggi presso la sede del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.

Il Collegio arbitrale (Prof. Avv. Massimo Zaccheo, Presidente; Pres. Emidio Frascione e Pres. Bartolomeo Manna) ha preso atto che le parti istanti non erano presenti, né personalmente, né tramite il proprio difensore senza giustificato motivo, perciò, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del Codice TNAS, ha considerato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione.

Il Collegio arbitrale ha dato atto della comunicazione depositata oggi dall’Avv. Emanuele Biancarosa con la quale lo stesso precisa, preliminarmente, di aver appreso solamente visitando il sito internet del TNAS che oggi si sarebbe tenuta l’udienza di un procedimento incardinato dalla Gioadventures G.A.M.E. nei confronti della FIDAL nel quale, secondo quanto riportato nel sito stesso, figurerebbe lo stesso Biancarosa. Nella medesima comunicazione l’Avv. Biancarosa ha precisato, tra l’altro, di non aver mai conferito ad alcun legale mandato per proporre tale atto di impugnazione.

La difesa della parte intimata, preliminarmente, ha depositato le note difensive depositate dall’Avv. Carmen Militello relativamente alla controversia Sig. Sebastiano Leonardi / FIDAL dell’11 luglio 2013 con le quali l’Avv. Militello, tra l’altro, ha precisato che l’unica istanza arbitrale, munita di procura e originale del versamento dei diritti amministrativi, a cui dare seguito, per espressa volontà del Leonardi Sebastiano è quella inviata dalla stessa Avv. Militello.

Dato atto di quanto sopra e sentita la parte intimata oggi presente, il Collegio arbitrale ha fissato alle parti istanti il termine del 30 settembre 2013 al fine di precisare quanto segue:

a)la rappresentanza pro-tempore della società ricorrente;

b)l’indicazione precisa delle parti istanti;

c)il riconoscimento delle sottoscrizioni, rispettivamente apposte dal legale rappresentante pro-tempore, dal Sig. Sebastiano Leonardi e dall’Avv. Emanuele Biancarosa.

Il Collegio arbitrale si è riservato sul prosieguo e ha dato mandato al Segretario del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport di inviare il presente verbale all’Avv. Cristina Marletta e all’Avv. Carmen Militello, difensore del Sig. Sebastiano Leonardi nel procedimento dell’11 luglio 2013.

I ricorrenti furono deferiti, unitamente ad altri soggetti, alla Commissione Giudicante Nazionale della FIDAL il 23 luglio 2012 “…per la violazione degli artt. 1, 7 e 8 dello Statuto Federale, dell’art. 11 del Regolamento Organizo e dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia in quanto, al fine di ottenere il tesseramento degli atleti presso la FIDAL, utilizzavano certificazione anagrafica di apparente provenienza del Comune di Catania che è stato accertato essere falsa. Gli atleti, ottenuto il tesseramento da parte della FIDAL, prendevano anche parte, per le rispettive società, a manifestazioni di atletica nell’ambito della stagione sportiva 2012.”