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TNAS: Prima udienza per Novara e Cesena contro FIGC , Lega e i 18 club di A per il contributo “Europa League”

3-TNASLa prima udienza della controversia tra la società Novara Calcio SpA e della società A.C. Cesena SpA nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, e le altre 18 squadre della Serie A, si è svolta oggi.

Preliminarmente il Collegio arbitrale (Prof. Avv. Angelo Piazza, Presidente; Prof. Guido Calvi e Avv. Enrico De Giovanni) ha esperito il tentativo di conciliazione previsto dal Codice TNAS: sentite le parti e preso atto delle loro differenti posizioni, lo ha dichiarato concluso, allo stato, con esito negativo.

Il Collegio arbitrale ha acquisito agli atti la decisione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva 25/2013 (prot. n. 0377), pronunciata nel giudizio presentato da parte della U.S. Città di Palermo SpA nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della S.S. Lazio SpA, della Novara Calcio SpA, della Udinese Calcio SpA, della Atalanta Bergamasca Calcio SpA, della Bologna F.C. SpA, della Cagliari Calcio SpA, della Calcio Catania SpA, della A.C. Cesena SpA, della Chievoverona SpA, della A.C. Fiorentina SpA, della Genoa C.F.C. SpA, della Internazionale Milano SpA, della Juventus F.C. SpA, della U.S. Lecce SpA, della A.C. Milan SpA, della S.S. Napoli SpA, della Parma F.C. SpA, della Delfino Pescara 1936 Srl, della A.S. Roma SpA, della U.C. Sampdoria SpA, della A.C. Siena SpA e della Torino F.C. SpA.

Successivamente il Collegio arbitrale, sentite le parti sulle questioni pregiudiziali e su richiesta delle stesse parti ha fissato:

  • al 30 settembre 2013 termine alle parti per il deposito di una memoria sulle questioni pregiudiziali;
  • al 10 ottobre 2013 termine alle parti per il deposito di repliche.

Il Collegio arbitrale ha fissato l’udienza di discussione sulle questioni pregiudiziali per il 14 ottobre 2013, alle ore 10:30 presso la medesima sede.

L’istanza ha per oggetto la decisione di cui al C.U. 278/CGF del 24 maggio 2013 con il quale la Corte di Giustizia Federale ha respinto il ricorso proposto dalle due società ricorrenti contro la legittimità della delibera assunta il 3 dicembre 2012 dall’Assemblea ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie A in relazione al punto 3) dell’ordine del giorno individuato come “criteri di provvista, nonché di assegnazione e di distribuzione del contributo di cui all’art. 19.2, comma 3, dello Statuto – Regolamento della Lega (“contributo Europa League”) stagione 2011 / 2012.