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TNAS: Udienze arbitrali per P.C. (atleta minore), De Lucia /FIGC

3-TNASLa seconda udienza della controversia tra l’atleta minore P.C., presentata dal genitore Angelo Cara, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, si è svolta oggi presso la sede del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Il Collegio arbitrale (Avv. Enrico De Giovanni, Presidente; Prof. Avv. Maurizio Cinelli e Avv. Guido Cecinelli) ha invitato le parti alla discussione sul merito. Sentite le parti discutere nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, il Collegio arbitrale si è riservato, trattenendo la causa in decisione.

L’istanza ha riguarda il provvedimento con cui la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio (C.U. n. 241/LND del 6 giugno 2013) ha riformato in secondo grado la sentenza del Giudice Sportivo (C.U. n. 103/LND dell’8 maggio 2013) nella quale era stata inflitta al ricorrente la sanzione della squalifica fino al 30 aprile 2017 a seguito dei fatti accaduti durante la gara valida per il campionato Allievi Regionale Fascia B Futbolclub – Tor Sapienza del 4 maggio 2013, riducendola fino al 30 aprile 2016.

 

Seconda udienza anche per la controversia tra il Sig. Alfonso De Lucia e la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il Collegio arbitrale (Avv. Enrico De Giovanni, Presidente; Prof. Avv. Massimo Zaccheo e Avv. Guido Cecinelli) dopo aver sentito le parti alla discussione sul merito, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, si è riservato, trattenendo la causa in decisione.

L’istanza ha per oggetto la squalifica per mesi 6 e l’ammenda di € 10.000 (C.U. n. 317/CGF del 27 giugno 2013) inflitta al giocatore. Con sentenza dell’11 marzo 2013 il Procuratore Federale aveva deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale il ricorrente, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S. Livorno Calcio Srl, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione con l’art. 15 CGS per aver adito le vie legali, sporgendo querela nei confronti del tesserato Aldo Spinelli, senza aver ottenuto l’autorizzazione da parte del Presidente Federale, in deroga all’art. 30, comma 2, dello Statuto Federale. Con decisione pubblicata in C.U. n. 82/CDN dell’11 aprile 2013, la Commissione Disciplinare Nazionale aveva disposto il proscioglimento del ricorrente. Il Procuratore Federale, quindi, il 19 aprile 2013 aveva proposto ricorso contro la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale e, con decisione pubblicata sul C.U. n. 317/CGF, Sezioni Unite, del 27 giugno 2013, la Corte di Giustizia Federale aveva accolto il ricorso proposto dalla Procura Federale, infliggendo al calciatore la sanzione della squalifica per mesi 6 e l’ammenda di € 10.000.