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TNAS: Seconda udienza per Novara e Cesena contro FIGC, Lega e i 18 club di A per il contributo “Europa League”

3-TNASSi è svolta oggi la seconda udienza della controversia tra le società Novara Calcio SpA e A.C. Cesena SpA nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie A e le altre 18 società di serie A 2011/2012 (Atalanta Bergamasca Calcio SpA, Bologna F.C. SpA, Cagliari Calcio SpA, Calcio Catania SpA, A.C. Chievoverona Srl, A.C. Fiorentina SpA, Genoa C.F.C. SpA, F.C. Internazionale Milano, Juventus F.C. SpA, S.S. Lazio SpA, U.S. Lecce SpA, A.C. Milan SpA, S.S. Napoli SpA, U.S. Città di Palermo SpA, Parma F.C. SpA, A.S. Roma SpA, A.C. Siena SpA e Udinese Calcio SpA).

Il Collegio arbitrale (Prof. Avv. Angelo Piazza, Presidente; Prof. Guido Calvi e Avv. Enrico De Giovanni) ha inizialmente invitato le parti alla discussione. La difesa delle parti istanti ha insistito per l’accoglimento delle proprie istanze tra cui, in caso di declaratoria di incompetenza, il Collegio arbitrale applichi il principio della traslatio iudici in virtù della sentenza resa dalla Corte Costituzionale n. 233 del 19 luglio 2013 e che le spese vengano compensate tra le parti stante la complessità della lite.

Le difese delle parti intimate presenti, anche in merito alla traslatio iudici, hanno risposto agli argomenti svolti dalle due società istanti e insistendo per l’accoglimento delle proprie conclusioni.

Al termine della discussione le parti si sono dichiarate soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale e hanno dato atto della piena osservanza del principio del contraddittorio. Il Collegio arbitrale si è riservato, trattenendo la causa in decisione.

 

L’istanza ha per oggetto la decisione di cui al C.U. 278/CGF del 24 maggio 2013 con il quale la Corte di Giustizia Federale ha respinto il ricorso proposto dalle due società ricorrenti contro la legittimità della delibera assunta il 3 dicembre 2012 dall’Assemblea ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie A in relazione al punto 3) dell’ordine del giorno individuato come “criteri di provvista, nonché di assegnazione e di distribuzione del contributo di cui all’rt. 19.2, comma 3, dello Statuto – Regolamento della Lega (“contributo Europa League”) stagione 2011 / 2012.