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TNAS: Prima udienza arbitrale Gillet /FIGC

3-TNASLa prima udienza della controversia tra il Sig. Jean François Gillet, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, si è svolta oggi presso la sede del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport.

Il Collegio arbitrale (Prof. Avv. Massimo Zaccheo, Presidente; Prof. Guido Calvi e Avv. Enrico De Giovanni) ha esperito, inizialmente, il previsto tentativo di conciliazione: sentite le parti e preso atto delle loro differenti posizioni, lo ha dichiarato concluso, con esito negativo.

Il Collegio arbitrale ha poi invitato le parti alla discussione sulle istanze istruttorie. La difesa della parte istante ha chiarito le motivazioni relative alla richiesta di acquisire le prove testimoniali del Sig. Alessandro Gazzi e del Sig. Corrado Colombo, contenute nell’istanza di arbitrato.

La difesa della parte intimata si è opposta sia alla richiesta di escutere i testi Sig. Alessandro Gazzi e Sig. Corrado Colombo, che all’istanza di acquisire agli atti del procedimento le dichiarazioni rilasciate dagli stessi, riportandosi ai contenuti della memoria di costituzione. Il Collegio arbitrale si è riservato sulle istanze istruttorie, fissando l’udienza del 15 novembre 2013, alle ore 15, stessa sede.

L’istanza ha riguarda la decisione della Corte di Giustizia Federale assunta il 27 luglio 2013, il cui dispositivo è stato pubblicato con C.U. in data 28 luglio 2013 e la motivazione con C.U. n. 42/CGF (2013/2014) con la quale è stata confermata la sanzione inflitta al ricorrente dalla Commissione Disciplinare Nazionale della squalifica di anni 3 e mesi 7 per la violazione dell’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva (relativamente alla gara Salernitana – Bari del 23 maggio 2009) e art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva (relativamente alla gara Bari – Treviso dell’11 maggio 2008). Il  ricorrente ha formulato al Collegio arbitrale istanza di abbreviazione dei termini procedurali (termine per la pronuncia del lodo e termine alle parti per lo svolgimento della loro attività difensiva) ex art. 25, comma 4, del Codice TNAS.