TNAS: Comunicazioni sulla controversia Chieri Torino Volley Club ssdrl / FIPAV

3-TNASIl TNAS comunica che si è svolta oggi la prima udienza relativa alla controversia Chieri Torino Volley Club ssdrl / FIPAV, alla presenza dell’Amministratore Delegato della società istante e dei difensori delle due parti. Il Collegio arbitrale ha, preliminarmente, esperito il tentativo di conciliazione. La società ha dichiarato, ai fini di un’ipotesi conciliativa, di essere disposta a rinunciare all’iscrizione alla Coppa Italia 2013/2014 e a ogni eventuale pretesa di risarcimento futura, inerente la questione oggetto del presente arbitrato.

La parte intimata si è riservata di riferire la proposta ai competenti organi federali. Il Collegio arbitrale, preso atto di quanto dichiarato dalle parti, ha dichiarato esperito, allo stato, il tentativo di conciliazione con esito negativo. Il Collegio arbitrale ha invitato le parti alla discussione sull’istanza cautelare contenuta nella domanda di arbitrato e sulle questioni pregiudiziali. Le parti hanno discusso, svolgendo anche brevi repliche. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Codice le parti, concordemente, hanno chiesto di anticipare a oggi la discussione sul merito. Il Collegio arbitrale ha accolto la richiesta e invitato le parti alla discussione. Le parti hanno discusso il merito, svolgendo anche brevi repliche.

La parte istante ha dichiarato di essere disposta a integrare il contraddittorio nei confronti della Lega Italiana Pallavolo Femminile. Il Collegio arbitrale, vista l’istanza cautelare, dopo breve camera di consiglio, ritenendo non sussistenti le condizioni di fumus boni iuris e di periculum in mora, ha respinto l’istanza cautelare. Il Collegio arbitrale ha, poi, su richiesta delle parti, fissato alla parte istante termine per il deposito di una memoria conclusionale e alla parte intimata termine per il deposito di una replica. Il Collegio arbitrale si è, infine, riservato, dopo aver preso atto che le parti si sono dichiarate soddisfatte dello  svolgimento del procedimento arbitrale e hanno dato atto della piena osservanza del principio del contraddittorio.