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TNAS: Gianluca Galasso, Massimo Ganci, Vincenzo Santoruvo e Simone Bonomi ricorrono contro la FIGC

3-TNASIl Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ha ricevuto le seguenti istanze di arbitrato:

  • da parte del Sig. Gianluca Galasso nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto la decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale resa con C.U. n. 106/CGF  del 27 novembre 2013 (testo della decisione relativa al C.U. n. 021/CGF – riunione del 26 luglio 2013) con la quale veniva respinto il ricorso avverso la decisione irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale della squalifica per 3 anni e 7 mesi per la partecipazione  all’illecito sportivo relativo alla gara Salernitana - Bari del 23 maggio 2009, considerate le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara, e la violazione dell’obbligo di denuncia relativamente alla gara Bari – Treviso dell’11 maggio 2008;

 

  • da parte del Sig. Massimo Ganci nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto la decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale resa con C.U. n. 106/CGF  del 27 novembre 2013 (testo della decisione relativa al C.U. n. 021/CGF – riunione del 26 luglio 2013) con la quale veniva respinto il ricorso avverso la decisione irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale della squalifica per anni 4 per la “violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle gare Bari – Treviso dell’11 maggio 2008 e Salernitana – Bari del 23 maggio 2009, con le aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla gara Salernitana – Bari del 23 maggio 2009, nonché della pluralità di illeciti relativamente alle due gare.”;

 

  • da parte del Sig. Vincenzo Santoruvo nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto la decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale resa con C.U. n. 106/CGF  del 27 novembre 2013 (testo della decisione relativa al C.U. n. 021/CGF – riunione del 26 luglio 2013) con la quale veniva respinto il ricorso avverso la decisione irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale della squalifica per 3 anni e 6 mesi per la “violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, relativamente alla gara Bari – Treviso dell’11 maggio 2008.”;

 

  • da parte del Sig. Simone Bonomi nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio. L’istanza ha come oggetto la decisione con la quale la Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 21/CGF 2013/2014 del 27 luglio 2013, contenente la decisione; C.U. n. 104/CGF 2013/2014 del 22 novembre 2013, contenente le motivazioni della decisione) confermava al calciatore la sanzione della squalifica per 3 anni e 6 mesi, così come emessa in primo grado dalla Commissione Disciplinare Nazionale.  Il calciatore, all’epoca dei fatti tesserato per la A.S. Bari SpA, era stato deferito dalla Procura Federale alla Commissione Disciplinare Nazionale per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5  del Codice di Giustizia Sportiva per aver, in occasione della gara del campionato di Serie B Salernitana – Bari del 23 maggio 2009, in concorso con altri soggetti tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della predetta partita, prendendo contatti ed accordi diretti a tale scopo. Il Procuratore Federale riscontrava a carico del Sig. Bonomi, altresì, l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, consistente nell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara.