TNAS: Udienza Pianu /FIGC, chiesta l’audizione di cinque testi

3-TNASLa prima udienza, della controversia tra il Sig. William Pianue la Federazione Italiana Giuoco Calcio, si è svolta oggi a Roma presso la sede del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.

Il Collegio arbitrale (Avv. Enrico De Giovanni, Presidente; Prof. Enrico Calvi e Avv. Guido Cecinelli) dopo aver avviato il tentativo di conciliazione, sentite le parti, ha preso atto delle loro differenti posizioni, dichiarandolo concluso con esito negativo.

Su richiesta della parte istante (Sig. Pisanu), che ha trovato d’accordo la parte intimata (FIGC) è stata anticipata ad oggi la discussione sul merito. Il Collegio arbitrale, accogliendo la richiesta, ha invitato le parti alla discussione.

Nel corso della discussione la difesa della parte intimata ha chiesto al Collegio arbitrale di valutare l’opportunità, per una più completa istruttoria, di ascoltare come testi il Sig. Andrea Masiello, il Sig. Davide Lanzafame, il Sig. Marco Esposito, la Sig.ra Nives Matasic e il Sig. Angelo Iacovelli . A questa richiesta la parte istante si è opposta, ravvisando l’inutilità della testimonianza di soggetti che abbiano già rilasciato delle dichiarazioni e di soggetti non tesserati, quali la Sig.ra Matasic e il Sig. Iacovelli. Al termine dell’udienza il Collegio arbitrale si è riservato.

L’istanza riguarda la decisione con cui la Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 21/CGF 2013/2014 del 27 luglio 2013, contenente la decisione; C.U. n. 104/CGF 2013/2014 del 22 novembre 2013, contenente le motivazioni della decisione) ha inflitto al calciatore la squalifica per 3 anni e 6 mesi in accoglimento del reclamo presentato dalla Procura Federale contro la decisione in precedenza emessa dalla Commissione Disciplinare Nazionale di proscioglimento (C.U. n. 5/CDN 2013/2014 del 16 luglio 2013). Il calciatore, all’epoca dei fatti tesserato per il Treviso F.C. 1993 Srl, era stato deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale per rispondere della violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara Bari / Treviso dell’11 maggio 2008, in concorso con altri soggetti tesserati e non tesserati e altri non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato di tale gara. In particolare il Sig. Pianu per aver contattato il Sig. Santoruvo al fine di proporgli l’alterazione del risultato della gara, onde far ottenere un vantaggio in classifica al Treviso, a fronte del pagamento di una somma di denaro.