TNAS: Lodo arbitrale Fabbri /FIGC, riformata la decisione impugnata

3-TNASIl Collegio arbitrale(Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini, Presidente; Prof. Avv. Carlo Bottari e Prof. Avv. Massimo Zaccheo) della controversia tra il Sig. Gianni Fabbri, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha emesso il lodo arbitrale. Questo il testo del dispositivo:

“Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, accoglie l’istanza di arbitrato e riforma la decisione impugnata.

Così dispone per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione:

1. dichiara interamente compensate tra le parti le spese per assistenza difensiva;

2. dichiara che le spese per diritti degli Arbitri e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport seguono la soccombenza;

3. liquida gli onorari degli Arbitri come stabiliti in parte motiva;

4. dichiara entrambe le parti solidamente tenute al pagamento dei diritti degli Arbitri, salva rivalsa tra le stesse.

5. dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport.”

L'istanza ha per oggetto il provvedimento con il quale la Corte di Giustizia Federale, in secondo grado (C.U. 12/CGF), in parziale riforma della decisione di primo grado emessa dalla Commissione Disciplinare Nazionale a seguito del deferimento del procuratore federale, ha ridotto da 5 anni ad 1 anno la sanzione dell'inibizione comminata al ricorrente. Al Sig. Fabbri è stata contestata la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma ex art. 21, comma 2 e comma 3, delle NOIF ("...cattiva gestione societaria del ricorrente nella pregressa, duplice veste di Presidente del CdA della società Ravenna Calcio Srl prima della cessione delle proprie quote societarie al "Gruppo Aletti" e di socio di maggioranza di tale società calcistica, dichiarata fallita con sentenza del 28 giugno 2012 in vigenza della gestione "Aletti"").