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TNAS: Lodo Mario Cassano/FIGC, respinta l’istanza resta la squalifica di 6 mesi

3-TNASIl Collegio arbitrale (Pres. Franco Frattini, Presidente; Avv. Marcello de Luca Tamajo e Avv. Aurelio Vessichelli) della controversia tra il Sig. Mario Cassano, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha emesso oggi il lodo arbitrale.

Il Collegio ha respinto integralmente l’istanza del ricorrente ed ha attribuito al Sig. Cassano le spese del procedimento e per assistenza difensiva, gli onorari del Collegio Arbitrale e il pagamento dei diritti amministrativi.

L’istanza di arbitrato riguardava il C.U. n. 30/CGF (2012/2013). Al Sig. Cassano, con deferimento del Procuratore Federale n. 208/4pf13-14/SP/blp, sono state contestate le violazioni di cui agli artt. 7, commi 1, 2, 5 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

Con il C.U. n. 10/CDN del 02.08.2013 la Commissione Disciplinare Nazionale ha inflitto al Sig. Mario Cassano la squalifica per 4 mesi, ravvisando nelle condotte dell’incolpato, per entrambe le partite contestate (Lecce – Lazio del 22.05.2011 e Lazio – Genoa del 14.05.2011), la violazione dell’art. 1 CGS.

Contro tale decisione il Sig. Cassano ha fatto appello davanti alla Corte di Giustizia Federale, così come è stata proposta impugnazione anche dalla Procura Federale, la quale proponeva appello esclusivamente contro la derubricazione in relazione alla partita Lazio – Genoa.

Con C.U. n. 30/CGF della Corte di Giustizia Federale del 16.08.2013 ha accolto l’appello del Sig. Cassano relativamente alla sanzione inflitta per l’incontro Lecce – Lazio del 22.05.2011 e ha accolto, altresì, l’appello della Procura Federale in relazione alla gara Lazio – Genoa del 14.05.2011 rideterminando la sanzione inflitta ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2, 5, e 6 del CGS, secondo il vincolo della continuazione con precedenti illeciti, in 6 mesi di squalifica.