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TNAS: Due nuovi arbitrati Militello /FIP e Albinoleffe /FIGC

3-TNASIl Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ha ricevuto oggi due nuove istanze di arbitrato.

  • - Il ha chiesto l’arbitrato, nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro, per il provvedimento con cui la Corte Federale, il 10 marzo 2014 (C.U. n. 782 del 10.03.2014 – Corte Federale n. 13), ha confermato la decisione della Commissione Giudicante Nazionale del 13 gennaio 2014, con la quale aveva inflitto al ricorrente l’inibizione per 3 anni a seguito della violazione degli artt. 2  e 29 del Regolamento di Giustizia. Nel deferimento del 16 dicembre 2013 la Procura Federale scrive: “per avere, con artifizi e raggiri, fatto percepire alla propria madre, Sig.ra Anna Regina Sinigardi, somme di denaro per attività di collaborazione con il Comitato Regionale Lombardia ex lege 133/99 e DPR n. 917/1986, solo formalmente individuate e mai effettivamente svolte, con illecito vantaggio”;

 

  • - La società nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità e dell’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 211/CGF del 19.02.2014), con la quale: a) è stato parzialmente accolto il ricorso proposto dal Procuratore Federale sulla base dell’asserita incongruità della sanzione dell’ammenda di € 5.000 inflitta alla società dalla Commissione Disciplinare Nazionale (C.U. n. 40/CDN del 06.12.2013) in luogo di quella più severa ed afflittiva (penalizzazione di n. 2 punti in classifica, in aggiunta all’ammenda medesima) richiesta dall’Organo requirente, e, conseguentemente, è stata rideterminata dai Giudici di seconde cure la punizione a scapito del Sodalizio bergamasco in n. 1 punto di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2013/2014 in esito al deferimento del Procuratore Federale del 5 novembre 2013 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine alle violazioni (art. 1, comma 1, del CGS ed art. 22, comma 8, del CGS) ascritte ai propri tesserati Sig. Simone Pontiggia e Roberto Servalli; b) è stato, nel contempo, respinto l’appello presentato dalla società lombarda contro la sanzione pecuniaria alla stessa irrogata in primo grado, sempre con riferimento al menzionato procedimento. La parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 25, comma 4, del Codice TNAS la riduzione del termine di pronuncia del lodo e del tempo a disposizione della FIGC per lo svolgimento della propria attività difensiva.