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TNAS: Comunicazioni sul caso U.C. Albinoleffe Srl/FIGC

3-TNASIl Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, nell'ambito della controversia U.C. Albinoleffe Srl / FIGC, con propria ordinanza: rilevato che nell’istanza di arbitrato la parte ricorrente ha chiesto la riduzione del termine di pronuncia del lodo e del tempo a disposizione della parte intimata per lo svolgimento della propria attività difensiva (art. 25, comma 4, del Codice); ritenuto che la complessità delle questioni da risolvere induce a conservare alle parti e all’organo arbitrale i tempi normali previsti dalla normativa per lo sviluppo del contraddittorio e la definizione della lite; ha respinto l’istanza ex art. 25, comma 4, del Codice, fatta salva la competenza a decidere del costituendo Collegio arbitrale, giudice naturale della controversia proposta.