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TNAS: Respinto l’arbitrato Guerrera, Arena, Aliquò, Regalbuto /Fidal

3-TNASIl Collegio arbitrale (Prof. Avv. Maurizio Benincasa, Presidente; Dott. Giancarlo Armati e Pres. Bartolomeo Manna) della controversia tra la Dott.ssa Anna Guerrera, il Dott. Davide Arena, il Sig. Luigi Aliquò, la D.ssa Matilde Regalbuto, nei confronti della Federazione Italiana di Atletica Leggera, ha emesso il lodo respingendo la domanda di arbitrato e condannando le parti istanti alle spese di lite (1.500 euro), al pagamento degli onorari del Collegio arbitrale (5.000 euro) e dei diritti amministrativi.

 

L’istanza della Dott.ssa Anna Guerrera (in proprio e n.q. di Presidente della società “A.S.D. Polisportiva Libertas Catania”), del Dott. Davide Arena (in proprio e n.q. di Presidente illo tempore della società “Sport Club Catania A.S.D.”), del Sig. Luigi Aliquò (in proprio e n.q. di vicepresidente della società “Sport Club Catania A.S.D.”) e della D.ssa Matilde Regalbuto (in proprio e n.q. di consigliere della società A.S.D. Gioadventures G.A.M.E.) nei confronti della Federazione Italiana di Atletica Leggera riguardava: “la sentenza emessa in data 17 aprile 2013, depositata in data 28 maggio 2013 dalla Commissione di Appello Federale”. I ricorrenti chiedevano “l’annullamento della sanzione dell’inibizione a ricoprire cariche sociali o federali per anni tre (Dott.ssa M. Regalbuto), l’annullamento della sanzione della radiazione (Sig. L. Aliquò, Dott. D. Arena e Dott.ssa A. Guerrera) e l’annullamento della sanzione dell’ammenda di € 10.000 e della sanzione dell’esclusione dall’affiliazione alla FIDAL inflitta alla A.S.D. Polisportiva Libertas Catania e alla A.S.D. Gioadventures G.A.M.E.”.

I ricorrenti sono stati deferiti alla Commissione Giudicante Nazionale della FIDAL il 23 luglio 2012 “…per la violazione degli artt. 1, 7 e 8 dello Statuto Federale, dell’art. 11 del Regolamento Organizzazione e dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia in quanto, al fine di ottenere il tesseramento degli atleti presso la FIDAL, utilizzavano certificazione anagrafica di apparente provenienza del Comune di Catania" risulatata non idonea. "...Gli atleti, ottenuto il tesseramento da parte della FIDAL, prendevano anche parte, per le rispettive società, a manifestazioni di atletica nell’ambito della stagione sportiva 2012.”