Arbitrato Cerrato /FIPE, squalifica ridotta al 30 giugno

Tribunale Nazionale di Arbitrato

Il Collegio Arbitrale (Avv. Enrico De Giovanni, Presidente; Avv. Gabriella Palmieri e Avv. Guido Cecinelli) della controversia tra il Sig. Valter Cerrato, nei confronti della Federazione Italiana Pesistica, ha emesso il lodo arbitrale dichiarando inammissibile l’intervento dell’Associazione Comitato Organizzatore dei World Master Games di Torino 2013. Il Collegio ha accertato la legittimità della decisione assunta dalla Commissione Federale di Appello del 24.03.2014 e ha respinto la domanda principale del ricorrente contenuta nella sua istanza.

E’ stata accolta, invece, la domanda subordinata del Sig. Cerrato, (visto l’art. 10, comma 1, dello Statuto FIPE e l’art. 16, comma 1, lett. b) del Regolamento  Federale di Giustizia Sportiva della FIPE) a cui è stata inflitta la squalifica fino al 30 giugno 2014. Nel testo del Lodo sono indicate le modalità di pagamento per le spese di giudizio, del pagamento degli Onorari del Collegio Arbitrale (50%) e dei diritti amministrativi (50%).

L’istanza era relativa alla sentenza della Commissione Federale di Appello del 24 marzo 2014 con cui, in parziale riforma della sentenza del Giudice Sportivo Federale (del 29 gennaio 2014), il ricorrente è stato condannato a 5 mesi di squalifica. A seguito della trasmissione dei documenti da parte della Segreteria Generale della FIPE in ordine all’organizzazione della competizione mondiale World Master Games organizzata dalla IWF, la Procura Federale avviava un procedimento disciplinare dei confronti di alcuni soggetti, tra cui il ricorrente, per aver collaborato all’organizzazione dell’evento sportivo internazionale, nonostante il parere negativo della FIPE. La Procura Federale riteneva i soggetti responsabili di condotta lesiva dei principi di lealtà e correttezza. Il Giudice Sportivo, in primo grado, assolveva gli incolpati dagli addebiti e il Procuratore Federale ricorreva in appello avverso tale decisione, chiedendo la riforma della sentenza appellata, con conseguente applicazione delle sanzioni così come formulate nel giudizio di primo grado e la Commissione Federale di Appello accoglieva il ricorso.