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La Vigor Lamezia ricorre contro FIGC e altri per la retrocessione dalla Lega Pro alla LND e l'ammenda di 30.000 euro

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto il ricorso della società Vigor Lamezia s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, la Lega Pro, la Lega Nazionale Dilettanti, il Dipartimento Interregionale c/o la Lega Nazionale Dilettanti, la società A.C.R. Messina s.r.l., la società F.C. Forlì s.r.l., la società San Marino Calcio s.r.l., nonché contro la società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. per la riforma e/o l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari anche monocratiche, della delibera della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, assunta nella riunione del 27 agosto 2015 e pubblicata nel solo dispositivo con C.U. n. 017/CFA del 29 agosto 2015, nella parte in cui ha disposto, in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dal Procuratore Federale e dalla società A.C.R. Messina  s.r.l., avverso la decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – (che aveva riconosciuto, tra l’altro, la responsabilità diretta dell’odierna istante in ordine alla violazione ascritta al suo presidente e legale rappresentante, nonché la responsabilità oggettiva per l’addebito attribuito al proprio Direttore Sportivo),  nei confronti della ricorrente, la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica nel Campionato di Lega Pro Divisione Unica 2014/2015 – Girone C, con assegnazione al Campionato di competenza (LND – Serie D) per la stagione sportiva 2015/2016, oltre all’ammenda di euro 30.000,00.

 

La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, nel merito, di accertare e dichiarare l’illegittimità della suddetta delibera della Corte Federale d’Appello FIGC, con integrale cancellazione delle sanzioni statuite a carico della società Vigor Lamezia;

 

in subordine: esclusa la responsabilità diretta della società istante, limitare la sanzione a carico della menzionata compagine ad una lieve ammenda, in misura, comunque, inferiore a quella ad essa irrogata in sede endofederale;

in via cautelare:

che sia sospesa l’esecutività e l’esecuzione della impugnata decisione della Corte Federale d’Appello e che sia disposta l’ammissione della Vigor Lamezia al Campionato di Lega Pro;

che sia differita la data di inizio dei Campionati di Lega Pro e di Serie D (o, in subordine, dei soli gironi in cui risultano inserite, rispettivamente, la società A.C.R. Messina, in Lega Pro, e la Vigor Lamezia s.r.l. in Serie D;

che sia ordinata alla Corte Federale di Appello l’immediata pubblicazione delle motivazioni relative alla decisione in questione.

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