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La SEF Torres 1903 ricorre contro FIGC per la retrocessione all'ultimo posto in classifica nel 2014/2015 e ammenda di euro 15.000

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto il ricorso della società SEF Torres 1903 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Generale dello Sport del CONI, la Procura Federale FIGC, la Lega Pro, la Lega Nazionale Dilettanti, il Dipartimento Interregionale Dilettanti, la società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. per l’annullamento, previa sospensione, della decisione della Corte Federale d’Appello il cui solo dispositivo è stato emesso a mezzo Comunicato Ufficiale n. 17/CFA, in data 29 agosto 2015, che ha applicato, nei confronti della società ricorrente, la sanzione della retrocessione dell’ultimo posto in classifica nella stagione sportiva 2014/2015, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, in merito alla condotta ascritta al legale rappresentante pro tempore Domenico Capitani, ex art. 7, commi 1, 2 e 6 CGS, nonché l’ammenda di euro 15.000 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine alla condotta ascritta ai tesserati Nucufora e Costantino, ex art. 6, comma 5, CGS, nonché di ogni altro atto presupposto, precedente, contestuale, successivo o comunque connesso, ed in particolare del provvedimento FIGC adottato in data 31 agosto 2015 dal Consiglio Federale, reso noto con comunicato stampa pubblicato in pari data sul sito internet della FIGC a mezzo della quale è stata sostituita, nell’organico della Lega Pro stagione sportiva 2015/2016, la società SEF Torres s.r.l. con la società Aurora Pro Patria 1919.

 

La società ricorrente chiede: in via principale e nel merito, che sia annullata la decisione della Corte Federale D’Appello, nota nel solo dispositivo, nonché di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti, ivi compreso il provvedimento del 31 agosto 2015, reso noto con comunicato stampa FIGC ;

 

in via d’urgenza e laddove la Corte non ritenga di poter giudicare nel merito:

-        che sia sospesa l’efficacia della decisione della Corte Federale d’Appello nota nel solo dispositivo, nonché di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti, ivi compreso il provvedimento del 31 agosto 2015, reso noto con comunicato stampa FIGC;

-          che sia ordinata la sospensione dell’inizio del campionato di Lega Pro 2015/2016 nonché del Campionato Dilettanti 2015/2015;

-          che sia ordinato il deposito urgente della motivazione della suddetta decisione.

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