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Fissate l'8 marzo udienze su ricorsi SSD Jesina Calcio contro US Junior Jesina Libertas ASD e Procura Generale su caso Arechi Rugby Asd

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport ha fissato l'8 marzo 2016, a partire dalle ore 15.00, una sessione di udienze per discutere i ricorsi presentati:

 

- dalla Società S.S.D. Jesina Calcio contro la U.S. Junior Jesina Libertas A.S.D. per l'impugnazione della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche – che, nel confermare la decisione della Commissione Premi, di cui al C.U. n.3/E del 13.10.2015, ha stabilito che la società ricorrente debba pagare un premio di preparazione alla Società Junior Jesina Libertas per la formazione dei calciatori, i sigg.ri Nicola Giorgetti e Thomas Cucchi, oggi tesserati dalla medesima Jesina Calcio;

 

- dalla Procura Generale dello Sport operante presso il Coni contro il sig. Giuseppe Polverino, il sig. Lorenzo De Lucia, il sig. Francesco Romano, il sig. Generoso Falvene, il sig. Roberto Manzo, la società Arechi Rugby Asd, nonché nei confronti della Federazione Italiana Rugby (FIR), avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIR n. 3 - s.s. 2015/2016, pubblicata in data 8 gennaio 2016, di rigetto dell'appello proposto dalla Procura Federale FIR e conferma della decisione del Tribunale Federale FIR del 27 ottobre 2015, con la quale quest'ultimo, definendo il giudizio avviato dalla Procura Federale FIR con atto di incolpazione e deferimento a giudizio per illecito sportivo nei confronti della società e dei soggetti succitati, ha dichiarato inammissibile ed improcedibile il deferimento e, per l'effetto, di non poter procedere nei confronti degli stessi soggetti deferiti.

 

La Quarta Sezione del Collegio aveva già calendarizzato per la medesima data l’udienza di discussione del ricorso presentato dal sig. Stefano Mauro contro la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) avverso la sentenza della Corte Federale d'Appello FISE (resa in data 15 ottobre 2015), che ha comminato in capo al ricorrente la sanzione della radiazione per la violazione dell'art. 8, lettere a) e c), del Regolamento di Giustizia FISE, confermando la decisione assunta in primo grado dal Tribunale Federale.

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