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La Polisportiva Dilettantistica Sammichele ricorre contro Real Team Matera C5, Partenope Napoli C5 Golden Eagle, FIGC e LND Divisione Calcio 5

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della Polisportiva Dilettantistica Sammichele contro le società Real Team Matera C5 e Partenope Napoli C5 Golden Eagle, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) – Divisione Calcio a 5 - per l'annullamento della delibera della Corte Federale d'Appello del 16 febbraio 2016, pubblicata, in pari data, con C.U. n. 082/CFA, che, in accoglimento del ricorso per revocazione, presentato dalla società Partenope Napoli C5 Golden Eagle avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale (di cui al C.U. n. 189/2015, che ha statuito l'omologazione del risultato favorevole alla Polisportiva Sammichele nella gara disputata contro la suddetta società Partenope), ha riomologato il risultato della gara disputata tra le due società, con il punteggio di 6-0 in favore della Partenope; 

 

nonché per l'annullamento della delibera della Corte Sportiva D'Appello del 16 febbraio u.s., pubblicata, in pari data, con C.U. n. 078/CSA, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Real Team Matera C5, ritenuta irregolare la posizione di tesseramento, presso la Polisportiva Sammichele, del calciatore Grasso Renzo Alfredo alla data della disputa della gara tra Polisportiva Sammichele e Real Team Matera, ha comminato in capo alla ripetuta società Sammichele la perdita della gara con il punteggio di 0-6 in favore del Real Team Matera.

 

La ricorrente chiede al Collegio di accogliere il presente ricorso nonché di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto alla Corte Sportiva d’Appello FIGC dalla società Real Team Matera C5 e del ricorso per revocazione presentato alla Corte Federale d’Appello FIGC  dalla società Partenope Napoli C5 Golden Eagle.

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