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Lucio Felicita ricorre contro la Procura Federale della FIPM, la Procura Generale dello Sport e altri

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato da Lucio Felicita contro la Procura Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (F.I.P.M.), la Procura Generale dello Sport presso il CONI, nonché nei confronti della sig.ra Manuela Verdini, dei sigg. Fabrizio Bittner, Giorgio Devigili, Francesco Di Domizio, Federica Foghetti, Enrico Castrucci, Luigi Tonali, Alessia Russo e Daniele Russo, per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIPM n. 1/2016, pubblicata il 20 maggio u.s., in qualità di giudice di rinvio, a seguito della decisione n. 13/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite, con la quale la suddetta Corte Federale d'Appello FIPM ha confermato in toto la decisione n. 1/2015 resa dal Tribunale Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno e, per l’effetto, ha irrogato la sanzione disciplinare della radiazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), R.G., nei confronti dello stesso Felicita.

 

Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

 

a) di accertare e dichiarare che la decisione impugnata è infondata, errata ed inammissibile in quanto viola palesemente il proprio diritto di difesa, ritenendo che le memorie depositate nel giudizio di primo grado, in data 29 luglio 2015, non possono essere prese in considerazione in quanto le stesse nulla avrebbero aggiunto di nuovo ed ulteriore e, per l’effetto, di annullare senza rinvio la decisione medesima;

 

b) di accertare e dichiarare che la suddetta decisione è infondata e illegittima in quanto l'unica conseguenza dell'accertata violazione del diritto di difesa, di cui al punto a) che precede, nonché al punto 11 della decisione n. 13/2016 resa dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI in data 22 marzo 2016, deve individuarsi, comunque, nella declaratoria di estinzione di detto giudizio e della relativa azione, in ragione della necessità di dovere pronunciare, nel rispetto del contraddittorio, la decisione in un termine superiore a quello previsto dall'art. 60, comma 1, del Regolamento di Giustizia della FIPM;

 

c) di accertare e dichiarare che la predetta decisione viola il principio di terzietà ed imparzialità del giudice e, per l'effetto, di dichiarare la stessa nulla ed inammissibile, con ogni altra conseguenza di legge;

 

d) di accertare e dichiarare che la ripetuta decisione n. 1/2016 è contraria all'art. 392 e seguenti del codice di procedura civile, norma applicabile al caso di specie, in quanto il giudizio di rinvio mai è stato assunto da alcuna delle parti del giudizio n. 001/FIPM/2014, ma è stato, al contrario, avviato su impulso della stessa Corte di Appello Federale, quale giudice di rinvio, con ordinanza n. 1/2016 di fissazione di udienza in data 21 aprile 2016 e, per l'effetto, di dichiarare la decisione impugnata nulla ed inammissibile, con ogni altra conseguenza di legge;

 

e) di accertare e dichiarare che l'impugnata decisione, pubblicata con le motivazioni in data 20 maggio u.s., è inammissibile, infondata ed errata sia nella operata ricostruzione fattuale, sia nelle argomentazioni giuridiche, in quanto la stessa è stata assunta in violazione dell'art. 384, comma 2, del codice di procedura civile, e, per l'effetto, di dichiarare la ripetuta decisione n.1/2016 affetta da nullità insanabile, con ogni altra conseguenza di legge.

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