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La Lega Pro ricorre contro il VIcenza per la mutualità

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), in persona del legale rappresentante p.t., dott. Gabriele Gravina, contro la Società Vicenza Calcio S.p.a., nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B, per l'accertamento del diritto della ricorrente Lega Pro ad ottenere il contributo di mutualità dovuto per le stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016 e, in caso di rilascio, in favore del Vicenza Calcio, della Licenza Nazionale Serie B 2016/2017, anche per la stagione sportiva 2016/2017, derivante dalla minore contribuzione spettante al Vicenza per la partecipazione al Campionato di Serie B, con conseguente condanna delle resistenti, ciascuna per quanto di spettanza e ragione, al versamento, in favore della ricorrente, della somma di € 774.685, 35, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, per ciascuna stagione sportiva.

 

La ricorrente chiede al Collegio di Garanzia di accertare e dichiarare il diritto, in capo alla ricorrente Lega Pro, in proprio e quale ente rappresentativo delle società alla stessa associate, ad ottenere dal Vicenza Calcio S.p.a., per il tramite della Lega Nazionale Professionisti Serie B, il pagamento, a titolo di contributo di mutualità, di € 774.685, 35, per ciascuna delle stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, a condizione della partecipazione del Vicenza Calcio al campionato di Serie B e, per l'effetto, di condannare il Vicenza, per il tramite della Lega Serie B, a corrispondere, in favore della Lega Pro, l'importo di € 774.685, 35 maturato nella stagione sportiva 2014/2015, l'importo di € 774.685, 35 maturato nella stagione sportiva 2015/2016, nonché, in caso di maturazione in corso di causa (i.e. rilascio della Licenza Nazionale Serie B 2016/2017) l'importo di € 774.685, 35 maturato nella stagione sportiva 2016/2017, tutto maggiorato degli interessi ex D.Lgs 231/2002, o, in subordine, al tasso legale, decorrenti a partire dall'inizio delle relative stagioni sportive (i.e. 01 luglio), o dalla data ritenuta di giustizia, al saldo, adottando ogni consequenziale provvedimento.

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