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Ricorso della Lega Pro contro il Vicenza Calcio e la LNP Serie B, udienza il 26 luglio

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal cons. Dante D’Alessio, ha fissato, in data 26 luglio 2016, a partire dalle ore 15.30, l’udienza di discussione afferente al ricorso iscritto al R.G. n. 33/2016,  presentato, in data 30 giugno 2016, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), in persona del legale rappresentante p.t., dott. Gabriele Gravina, contro la Società Vicenza Calcio S.p.A., nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B, per l'accertamento del diritto della ricorrente Lega Pro ad ottenere il c.d. contributo di mutualità dovuto per le stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016 e, in caso di rilascio, in favore del Vicenza Calcio, della Licenza Nazionale Serie B 2016/2017, anche per la stagione sportiva 2016/2017, derivante dalla minore contribuzione spettante al Vicenza per la partecipazione al Campionato di Serie B, con conseguente condanna delle resistenti, ciascuna per quanto di spettanza e ragione, al versamento, in favore della ricorrente, della somma di € 774.685, 35, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, per ciascuna stagione sportiva.

 

Nell’ambito di tale sessione di udienze, saranno discussi, oltre al ricorso di cui in precedenza, anche i seguenti, come già comunicato:

 

ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 30/2016, presentato, in data 13 giugno 2016, dal sig. Franco Fioretti (all'epoca dei fatti, Presidente del Comitato Regionale Campania della FIGB) contro la Federazione Italiana Gioco Bridge -FIGB - per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGB n. 2/2016, pubblicata in data 1° giugno 2016, che, pronunciando su entrambi i capi di incolpazione ascritti al ricorrente, dai quali sono scaturiti due distinti procedimenti (n. 13/15 e n. 1/16),  in parziale riforma della decisione di primo grado, ha comminato la sanzione della sospensione per mesi 10 (in luogo degli originari 11), per l'asserita violazione dell'art. 48, c. 11, lett. a) e b), dello Statuto FIGB, relativamente al procedimento n. 13/15, a cui si aggiungono ulteriori giorni 40 di sospensione (6 mesi in primo grado), per l'asserita violazione dell'art. 48, lett. c) del ripetuto Statuto, relativamente al procedimento n. 1/16.

 

Ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 31/2016, presentato, in data 17 giugno 2016, dal prof. Lucio Felicita contro la Procura Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (F.I.P.M.), la Procura Generale dello Sport presso il CONI, nonché nei confronti della sig.ra Manuela Verdini, dei sigg. Fabrizio Bittner, Giorgio Devigili, Francesco Di Domizio, Federica Foghetti, Enrico Castrucci, Luigi Tonali, Alessia Russo e Daniele Russo, per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIPM n. 1/2016, pubblicata il 20 maggio u.s., in qualità di giudice di rinvio, a seguito della decisione n. 13/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite, con la quale la suddetta Corte Federale d'Appello FIPM ha confermato in toto la decisione n. 1/2015 resa dal Tribunale Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno e, per l’effetto, ha irrogato la sanzione disciplinare della radiazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), R.G., nei confronti dello stesso Felicita.

 

Ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 32/2016, presentato, in data 17 giugno 2016, dalla sig.ra Manuela Verdini per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (F.I.P.M.) n. 1/2016, pubblicata in motivazione in data 20 maggio 2016, con la quale è stata irrogata, in capo alla ricorrente, la sanzione disciplinare della radiazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), del Regolamento di Giustizia FIPM.

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