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Nuovo calendario di udienze della Seconda Sezione

La sessione di udienze della Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, originariamente prevista il 16 settembre 2016, è stata differita al 23 settembre 2016, a partire dalle ore 14.30.

Questi  i ricorsi che saranno esaminati:

-          ricorso,  presentato, il 17 marzo 2016, dalla Polisportiva Dilettantistica Sammichele contro le società Real Team Matera C5 e Partenope Napoli C5 Golden Eagle, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) – Divisione Calcio a 5 - per l'annullamento della delibera della Corte Federale d'Appello del 16 febbraio 2016, pubblicata, in pari data, con C.U. n. 082/CFA, che, in accoglimento del ricorso per revocazione, presentato dalla società Partenope Napoli C5 Golden Eagle avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale (di cui al C.U. n. 189/2015, che ha statuito l'omologazione del risultato favorevole alla Polisportiva Sammichele nella gara disputata contro la suddetta società Partenope), ha riomologato il risultato della gara disputata tra le due società, con il punteggio di 6-0 in favore della Partenope; 

-          ricorso, presentato l’11 luglio 2016, dal sig. Luigi Piangerelli (all’epoca dei fatti allenatore iscritto all'albo allenatori professionisti di seconda categoria dell'UEFA, tesserato presso l'A.C. Cesena S.p.a.) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 141/CFA del 16 giugno 2016, che, nel respingere il reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare c/o Settore tecnico FIGC, pubblicata sul C.U. n. 264 dell'11 maggio u.s., ha  confermato la sanzione della squalifica di mesi 5 in capo al ricorrente, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, in relazione all'art. 96 delle NOIF;

-          ricorso iscritto al R.G. n. 25-2016, presentato, in data 6 giugno 2016, dall’Associazione Sportiva Dilettantistica U.S. Calcinato e dal sig. Fabio Franchini per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C., pubblicata con C.U. n. 67 del 5 maggio 2016, con la quale è stata irrogata al tesserato della U.S. Calcinato, sig. Fabio Franchini, la sanzione della squalifica fino al 30 marzo 2018, per l'asserito compimento di atti violenti, dal medesimo compiuti, nei confronti dell'arbitro in occasione della gara Calcinato-Governolese del 18 ottobre 2015, valevole per il campionato Regionale Promozione, girone D;

resta confermata, invece, la sessione di udienze programmata il 15 settembre 2016, a partire dalle ore 14.30, nell’ambito della quale saranno trattati i seguenti ricorsi:

-          ricorso, presentato il 12 luglio 2016, dal sig. Matteo Gabrielli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e la Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Emilia Romagna (C.R.E.R.) avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello presso il C.R. Emilia Romagna, di cui al C.U. n. 49 del 15 giugno 2016, che, in seguito al giudizio di annullamento con rinvio al Giudice a quo della precedente decisione, da parte del Collegio di Garanzia - Seconda Sezione (decisione n. 23/2016 del 13.5.16, depositata il 31.5.16), ha confermato, in capo al ricorrente, la sanzione della squalifica per 10 giornate, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC;

-          ricorso, presentato il 23 luglio 2016, dal sig. Bruno Iovino contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello - I Collegio -di cui al C.U. n. 146/CFA del 23 giugno 2016, che ha confermato, in capo al ricorrente, la sanzione dell'inibizione per mesi sei, per l’asserita violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 94, comma 1, delle NOIF ed in relazione all'art. 8, comma 10, del ripetuto Codice della Giustizia Sportiva (violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza).

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