In parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi di Matteo Gabrielli e Bruno Iovino contro la FIGC

Collegio di Garanzia

La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Attilio Zimatore, all’esito della sessione di udienze celebratasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso presentato, in data 12 luglio 2016, da Matteo Gabrielli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e la Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Emilia Romagna  (C.R.E.R.) avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello presso il C.R. Emilia Romagna, di cui al C.U. n. 49 del 15 giugno 2016, che, in seguito al giudizio di annullamento con rinvio al Giudice a quo della precedente decisione, da parte del Collegio di Garanzia - Seconda Sezione (decisione n. 23/2016 del 13.5.16, depositata il 31.5.16), ha confermato, in capo al ricorrente, la sanzione della squalifica per 10 giornate, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC; ha, altresì, condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente FIGC, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge;

 

Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso presentato, in data 23 luglio 2016, da Bruno Iovino contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello - I Collegio - di cui al C.U. n. 146/CFA del 23 giugno 2016, che ha confermato, in capo al ricorrente, la sanzione dell'inibizione per mesi sei, per l’asserita violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 94, comma 1, delle NOIF ed in relazione all'art. 8, comma 10, del ripetuto Codice della Giustizia Sportiva (violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza); ha, altresì, condannato