Vincenzo Pastore ricorre contro la FIGC per l'inibizione di un anno

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal dott. Vincenzo Pastore (all'epoca dei fatti, Presidente del C. R. Campania FIGC/LND) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la Procura Federale FIGC per l'annullamento, con o senza rinvio, della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite – (dispositivo pubblicato sul C.U. n. 23/CFA del 4 agosto 2016 e motivazioni pubblicate sul C.U. n. 48/CFA del 14 ottobre u.s.) di rigetto dell'appello e, per l'effetto, di conferma della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare - pubblicata sul C.U. n. 93/TFN del 30 giugno 2016, mediante la quale il suddetto ricorrente è stato sanzionato con l’inibizione di un anno, per l'asserita violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti.

 

Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso:

 

- di accertare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, CGS CONI, della decisione impugnata, con cui è stato rigettato il ricorso e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Giudice di prime cure, con la quale lo stesso istante è stato sanzionato con l'inibizione pari ad un anno, e, per l'effetto, in riferimento al punto 1 del ricorso, di disporre, ai sensi dell'art. 62 del CGS CONI, l'annullamento, senza rinvio, della ripetuta, impugnata decisione della CFA FIGC, unitamente con l'annullamento di tutti gli atti e presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti;

 

- di dichiarare l'estinzione dell'intero procedimento disciplinare (in riferimento ai punti 2 e 3 del ricorso) e, conseguentemente, di disporre l'annullamento senza rinvio, ovvero, in subordine, con rinvio della predetta decisione, unitamente con l'annullamento di tutti gli atti e presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti; in riferimento ai punti 4 e 5 del ricorso, di disporre l'annullamento senza rinvio, ovvero, in subordine, con rinvio, della decisione impugnata, unitamente con l'annullamento con di tutti gli atti e presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti.