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Ricorso Procura Generale e Procura FIT contro Cecchinato, Accardi, Campo e la Federtennis

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport, a firma del Procuratore Generale, gen. Enrico Cataldi, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, congiuntamente alla Procura Federale FIT, rappresentata dal Procuratore Federale Aggiunto, avv. Guido Cipriani, nei confronti dei sigg. Marco Cecchinato, Riccardo Accardi ed Antonio Campo, nonché nei confronti della Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIT n. 21/2016, pronunciata in data 29 ottobre u.s., in relazione ai procedimenti riuniti nn. 94/2015 e 8/2016 R.G. Procura FIT, che, in parziale riforma della decisione di primo grado endofederale:

 

- ha condannato il sig. Cecchinato alla sospensione da ogni attività federale per 12 mesi e al pagamento della somma di € 20.000,00 (in luogo della sospensione per 18 mesi oltre al pagamento della somma di € 40.000,00, stabilita dal Tribunale Federale FIT con la decisione n. 30/2016) per l'asserita, accertata violazione reiterata dell'art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia FIT nel combinato disposto con l'art. 10, commi 1 e 2, del R.G., nonché per la violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, del R.G. anche in combinato disposto con l'art. 43 RTS;

 

- ha condannato il sig. Accardi alla sospensione da ogni attività federale per 10 mesi e al pagamento della somma di € 10.000,00 ( sospensione di 12 mesi e ammenda di € 20.000,00 in primo grado) per l'asserita, accertata violazione reiterata dell'art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia FIT nel combinato disposto con l'art. 10, commi 1 e 2, del R.G.;

 

- ha ridotto la sanzione pecuniaria inflitta al sig. Campo da € 10.000,00 a € 5.000,00 (lasciando immutata la sospensione di 4 mesi da ogni attività federale), per l'asserita, accertata violazione reiterata dell'art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia FIT nel combinato disposto con l'art. 10, commi 1 e 2, del R.G. e con l'art. 43 RTS.

 

Le ricorrenti Procure chiedono al Collegio di Garanzia, in riforma della impugnata decisione:

 

- per il sig. Cecchinato, la condanna per illecito sportivo, con conseguente sanzione della radiazione dalla Federazione ovvero, in subordine, in considerazione della funzione riabilitativa della sanzione, la condanna alla sanzione inibitiva nella misura non inferiore a 3 anni, oltre all'ammenda di € 40.000,00;

 

- per il sig. Accardi, la condanna per illecito sportivo con conseguente sanzione della radiazione dalla Federazione ovvero, in subordine, in considerazione della funzione riabilitativa della sanzione, la condanna alla sanzione inibitiva nella misura non inferiore a 3 anni, oltre all'ammenda di € 20.000,00;

 

- per il sig. Campo, la conferma della condanna per illecito sportivo, nei termini indicati dalla Corte Federale d'Appello, ma con determinazione della sanzione inibitiva non inferiore ad anni uno e della sanzione pecuniaria non inferiore ad € 10.000,00.

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