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L'US Sassuolo Calcio ricorre contro FIGC e Delfino Pescara

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dall'U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la Società Delfino Pescara 1936 S.p.a. per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale presso la FIGC, di cui al C.U. n. 030/CSA del 18 ottobre 2016, di rigetto del reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, pubblicata con C.U. n. 24 del 30 agosto u.s., che ha irrogato, in capo alla società ricorrente , ex art. 17, comma 5, lett. a), del Codice della Giustizia Sportiva FIGC, la sanzione della perdita della gara Sassuolo-Pescara, disputatasi il 28 agosto, con il risultato di 0-3 in favore del Pescara, per l'asserita non osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa federale (C.U. n. 83/A del 20/11/2014), che impone, ai fini della utilizzabilità di un calciatore, l’inserimento del calciatore medesimo nell’ambito della cosiddetta “lista dei 25”, da comunicarsi alla Lega, a mezzo pec,  entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara.

La Società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso, di annullare le decisioni impugnate e, per l'effetto, di ripristinare il risultato di 2-1 (a proprio favore) maturato sul campo; in via subordinata, di annullare le decisioni impugnate, rinviando il procedimento al nuovo esame di merito alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale FIGC, con indicazione del corretto principio da applicare, nel senso descritto in motivazione.

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