Il 21 dicembre tre udienze per la Seconda Sezione

Collegio di Garanzia

Il Presidente della Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, prof. Attilio Zimatore, ha fissato per il 21 dicembre la prossima sessione di udienze. Questi i ricorsi che saranno esaminati a partire dalle 14.30:

 

1. ricorso (iscritto al R.G. n. 60/2016)  presentato in data 7 novembre 2016 dal dott. Vincenzo Pastore (all'epoca dei fatti, Presidente del C. R. Campania FIGC/LND) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la Procura Federale FIGC per l'annullamento, con o senza rinvio, della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite – (dispositivo pubblicato sul C.U. n. 23/CFA del 4 agosto 2016 e motivazioni pubblicate sul C.U. n. 48/CFA del 14 ottobre u.s.) di rigetto dell'appello e, per l'effetto, di conferma della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare - pubblicata sul C.U. n. 93/TFN del 30 giugno 2016, mediante la quale il suddetto ricorrente è stato sanzionato con la sanzione dell’inibizione di anni uno (1), per l'asserita violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti.

 

2. ricorso (iscritto al R.G. n. 63/2016) presentato in data 14 novembre 2016 dal sig. Mario Bruno Di Paolo avverso il provvedimento di delibera, distinta al n. 008 del 14 ottobre 2016, assunto dalla Commissione di Disciplina d’Appello presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio – Associazione Italiana Arbitri, con cui è stato disposto il rigetto del ricorso per revocazione proposto dall’odierno ricorrente avverso il provvedimento disciplinare del ritiro tessera adottato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, con delibera n. 27 del 23 febbraio 2015 e confermato dalla stessa Commissione di Disciplina d’Appello con delibera n. 44 del 20 maggio 2015.

 

3. ricorsi (iscritti al R.G. n. 65/2016 e 66/2016) presentati, rispettivamente, in data 16 novembre 2016, dai sigg. Fabio Francesco Grossi e Maurizio De Giorgis (all'epoca dei fatti, Agenti di calciatori) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale FIGC per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 051/CFA del 17 ottobre u.s., la quale:

in parziale accoglimento del gravame presentato dal sig. Grossi, ha ridotto la sanzione inflittagli dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare - FIGC (decisione n. 7/TFN del 22 luglio 2016), rideterminandola in cinque mesi di inibizione oltre all'ammenda di € 12.000,00 in luogo della inibizione per mesi sette, oltre all'ammenda di € 18.000,00, irrogate nel primo grado del giudizio endofederale, per l'asserita violazione degli artt. 1bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, 19, comma 2, del Regolamento Agenti dei calciatori vigente all'epoca dei fatti, nonché all'art. 93, comma 1, delle Norme di Organizzazione Interna della Federazione;

in parziale accoglimento del gravame presentato dal sig. De Giorgis, ha ridotto la sanzione inflittagli dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare - FIGC (decisione n. 7/TFN del 22 luglio 2016), rideterminandola nel pagamento dell'ammenda di € 10.000,00 e inibizione nei limiti del presofferto, in luogo della inibizione per mesi cinque, oltre all'ammenda di € 12.000,00, irrogate nel primo grado del giudizio endofederale, per l'asserita violazione degli artt. 1bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti dei calciatori in vigore all'epoca dei fatti.